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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26928/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda una sentenza della Corte d'appello di Roma che, in riforma solo parziale del primo grado reso all'esito di giudizio abbreviato, aveva ridotto il trattamento sanzionatorio ma confermato nel resto la responsabilità penale di due imputati. Uno degli imputati era stato ritenuto responsabile di concorso in tentata rapina impropria e lesioni volontarie, oltre che, insieme all'altro, di un ulteriore reato contestato al capo C; l'altro imputato contestava invece la propria condanna in relazione alla sola ricostruzione della responsabilità per il capo C. Nel ricorso dell'imputato che aveva riportato la condanna per i capi A e B si deducevano: 1) vizi di motivazione sulla correttezza dei calcoli del trattamento sanzionatorio; 2) violazione di legge in relazione al regime della continuazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse rideterminato soltanto la pena relativa a uno dei capi, in contrasto con il principio dell'unica pena per i reati avvinti dal medesimo disegno criminoso. Nel ricorso dell'altro imputato si deducevano vizi di motivazione sulla declaratoria di responsabilità, ma senza specificare in modo puntuale gli elementi di fatto o le incongruenze della motivazione censurata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al primo imputato, ha ritenuto i motivi congiuntamente trattati inammissibili per difetto di interesse, perché anche un eventuale accoglimento non avrebbe potuto determinare un esito favorevole in rinvio; al contrario, la prospettazione difensiva avrebbe potuto addirittura comportare un risultato più sfavorevole nella determinazione della multa, restando invariata la pena detentiva. Ha inoltre osservato che le ulteriori censure si fondavano su meri sospetti difensivi privi di riscontro documentale. Quanto al secondo imputato, il motivo è stato giudicato generico per indeterminatezza, poiché non indicava gli specifici elementi posti a base della censura e non consentiva al giudice di legittimità di esercitare il sindacato richiesto. Conseguentemente, entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    È richiamato per il motivo di ricorso per violazione di legge relativo alla determinazione della pena e al regime della continuazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    È richiamato per i motivi di ricorso fondati su vizi di motivazione, sia sul trattamento sanzionatorio sia sulla responsabilità penale.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    La difesa sosteneva che, in presenza di reati unificati dal medesimo disegno criminoso, dovesse essere irrogata un'unica pena; la Corte non entra nel merito della doglianza perché la reputa inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 533 c.p.p.

    È evocato dalla difesa a sostegno della tesi secondo cui la pena avrebbe dovuto essere determinata unitariamente, ma la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    È utilizzato per affermare che il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare gli elementi posti a base della censura; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile per difetto di interesse quando l'eventuale accoglimento non potrebbe produrre un concreto vantaggio per il ricorrente, o potrebbe addirittura determinare un esito peggiorativo in sede di rinvio.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio devono evidenziare un effettivo errore decisorio e poggiare su elementi verificabili; mere congetture difensive prive di riscontro documentale non consentono l'annullamento della sentenza.
  • Il motivo di ricorso per vizio di motivazione deve essere specifico e puntuale: occorre indicare le precise ragioni di dissenso rispetto alla motivazione impugnata, altrimenti il controllo di legittimità non è possibile.
  • La deduzione di violazione delle regole sulla continuazione e sulla determinazione unitaria della pena non è scrutinabile in cassazione se formulata in modo da non prospettare un concreto vantaggio processuale per il ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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