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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31363/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il soggetto che aveva agito in giudizio sosteneva che il rapporto intercorso con la società non fosse di natura autonoma, come ritenuto nei gradi di merito, ma di lavoro subordinato; chiedeva quindi l'accertamento della subordinazione. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva invece rigettato la domanda valorizzando il contratto di incarico professionale, le fatture emesse, una nota del presidente della società e le testimonianze acquisite, ritenendo non provata l'esistenza del potere direttivo, organizzativo e disciplinare della società. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza e del procedimento per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, asseritamente litisconsorte necessario; (2) violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale fondato la decisione solo su alcune dichiarazioni testimoniali, trascurando il resto dell'istruttoria e operando una valutazione parziale e atomistica delle prove; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente, ex artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., perché la motivazione sarebbe stata perplessa e incomprensibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la censura sul litisconsorzio necessario non era sorretta da un'adeguata specificità: il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere o indicare puntualmente il contenuto del ricorso introduttivo, così da consentire la verifica della domanda effettivamente proposta e della eventuale necessità di integrazione del contraddittorio con l'INPS. Inoltre, la Corte ha osservato che, comunque, il rigetto dei motivi attinenti al merito probatorio rendeva inutile un eventuale ordine di integrazione del contraddittorio, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo. I secondi due motivi sono stati respinti perché miravano sostanzialmente a ottenere una diversa lettura delle prove: la valutazione dell'attendibilità e della concludenza degli elementi istruttori spetta al giudice di merito, che può attribuire prevalenza ad alcune prove rispetto ad altre, salvo i casi tassativi previsti dalla legge. La Corte ha quindi confermato il rigetto della domanda di accertamento della subordinazione. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'intimata; è stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro di validità della motivazione e del giusto processo, ma la censura è stata respinta perché non ricorreva una motivazione apparente.

  • art. 102 c.p.c.

    il litisconsorzio necessario tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale è riconosciuto solo in presenza di domanda di condanna al versamento dei contributi omessi.

  • art. 331 c.p.c.

    invocato per l'integrazione del contraddittorio, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato come norma sul vizio processuale dedotto con i primi due motivi.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo, ma la doglianza è stata sostanzialmente ricondotta a un tentativo di rivalutazione del merito, non consentito in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    non consente di censurare in cassazione la mera preferenza data dal giudice di merito ad alcune prove rispetto ad altre, se la valutazione è logicamente motivata.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per denunciare una pretesa motivazione apparente, ma la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza d'appello sufficiente e plausibile.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    il ricorso deve indicare e trascrivere gli atti rilevanti, o almeno le parti essenziali, per consentire il controllo della Corte.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    impone il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, a presidio della specificità della censura.

  • art. 175 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 127 c.p.c. per affermare il dovere del giudice di evitare attività processuali superflue.

  • art. 127 c.p.c.

    richiamato per il principio di economia processuale e ragionevole durata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    norma richiamata quale fonte dell'estensione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002

    ribadisce l'obbligo dell'ulteriore importo a carico del ricorrente in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa integrazione del contraddittorio richiede un assolvimento rigoroso dell'onere di specificità del ricorso: occorre indicare con precisione la domanda originaria e gli atti rilevanti, così da consentire alla Corte di verificare se il soggetto evocato sia realmente litisconsorte necessario.
  • Il litisconsorzio necessario tra lavoratore e ente previdenziale non sussiste in via automatica in ogni causa di accertamento della subordinazione, ma solo quando la domanda investa anche la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi omessi; in difetto, i rapporti di lavoro e contributivo restano distinti, seppur connessi.
  • La censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: la scelta delle prove ritenute decisive e il giudizio sulla loro attendibilità spettano al giudice di merito, che può valorizzare taluni elementi e trascurarne altri purché la motivazione sia logica e non apparente.
  • La motivazione è apparente solo quando sia meramente assertiva, perplessa o incomprensibile; non basta che la parte non condivida il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito o ritenga che esso abbia privilegiato alcune deposizioni rispetto ad altre.
  • Ai fini del giudizio di cassazione, il principio di ragionevole durata può giustificare il mancato compimento di attività processuali inutili o superflue, come l'ordine di integrazione del contraddittorio quando la questione è comunque priva di incidenza sull'esito finale della controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioBuona fede e correttezza

Testo integrale

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