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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8237/2022 del 09/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto che la sentenza di Cassazione del 02/02/2021 sia inesistente perché pronunciata dopo la morte dell'imputato; ha revocato la sentenza n. 19393/2021 e, per l'effetto, ha annullato senza rinvio l'ordinanza del 12/06/2020 del GIP di Brescia, rilevando che la pena è estinta per morte del condannato

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Si è proceduto ex art. 625-bis c.p.p. per correggere un errore materiale nella sentenza n. 19393 del 02/02/2021 della Corte di Cassazione, pronunciata dopo il decesso dell'imputato. Rivetti aveva inoltre promosso un incidente di esecuzione per ottenere la rideterminazione della pena resa illegale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2019

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Strumento procedurale per la correzione di errori materiali nelle sentenze; qui utilizzato per revocare una pronuncia resa nonostante la sopravvenuta dissoluzione del rapporto processuale per morte dell'imputato

  • art. 73 d.p.r. n. 309/1990

    Norma sostanziale per il reato di cui era stato condannato Rivetti; costituisce l'oggetto della pena poi ritenuta estinta per morte

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 40/2019

    Decisione che ha inciso sulla legittimità della pena e ha determinato l'istanza di incidente di esecuzione per la rideterminazione della pena; tuttavia l'efficacia di tale istanza è venuta meno per il decesso dell'interessato

  • Precedente giurisprudenziale: Sez. 5, n. 29494 del 07/05/2018 (Devito, Rv. 273330)

    Principio affermato secondo cui la dissoluzione del rapporto processuale per morte dell'imputato rende inesistente la successiva sentenza e impone la sua revoca

Massime di principio

  • Se l'imputato muore prima della pronuncia definitiva, il rapporto processuale si dissolve e le sentenze emesse successivamente sono inesistenti e revocabili.
  • La morte del condannato estingue la pena: i provvedimenti esecutivi o le ordinanze collegate devono essere annullati senza rinvio quando la pena è estinta per morte.
  • L'art. 625-bis c.p.p. può essere impiegato, anche d'ufficio su richiesta del PM o del giudice, per correggere errori materiali consistenti nella mancata considerazione della sopravvenuta estinzione del processo per decesso.
  • Quando una pronuncia costituzionale incide sulla determinazione della pena, l'interesse a ricalcolare la pena esiste solo se il soggetto è ancora parte del rapporto processuale; il decesso sopravvenuto annulla tale interesse.
  • I giudici devono verificare la sussistenza del rapporto processuale (esistenza in vita dell'imputato) prima di pronunciare decisioni definitive; in caso contrario, la revoca è necessaria per ragioni di ordine pubblico processuale.

Testo integrale

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