Cassazione Penale, Sentenza n. 31864/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la riforma della sentenza di primo grado con cui la Corte d'appello ha condannato l'imputato per detenzione di cocaina (gr. 115,46) e hashish (gr. 41,48) ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 81 c.p. e lamenta la mancanza di motivazione in relazione alla misura dell'aumento di pena applicato per la continuazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia correttamente applicato i criteri di commisurazione della pena di cui all'art. 133 c.p., abbia motivato richiamando la gravità della condotta (numero consistente di dosi, contabilità che documentava l'attivita di spaccio) e i precedenti specifici, e abbia opportunamente calcolato la pena riconoscendo attenuanti generiche e la riduzione per il rito abbreviato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
fattispecie di detenzione di stupefacenti; nella specie contestata per quantitativi indicativi di finalità di spaccio
criteri per la determinazione della pena (gravità del fatto, personalità del colpevole, finalità della pena ecc.); il giudice deve indicare gli elementi di prevalente rilievo ma non è obbligato a valutare analiticamente ogni singolo elemento
norma richiamata dal ricorrente in relazione all'aumento per continuazione; la Cassazione ha ritenuto la censura generica e priva di specifiche motivazioni
giurisprudenza delle Sezioni Unite
Sez. U. n. 5519 del 21/04/1979 e pronunce successive richiamate
principio secondo cui l'obbligo di motivazione della pena è adempiuto se il giudice indica l'elemento di cui all'art.133 c.p. ritenuto prevalente, senza necessità di analitica disamina di tutti gli elementi
beneficio per il rito abbreviato
riduzione della pena riconosciuta per il rito abbreviato e correttamente computata dalla Corte nel calcolo finale della sanzione
Massime di principio
- Un ricorso che contesti solo genericamente la motivazione della pena è spesso inammissibile: è necessario indicare in modo puntuale l'errore di valutazione o la violazione normativa nella dosimetria
- Per la determinazione della pena il giudice deve rispettare gli indici di cui all'art.133 c.p.; tuttavia la motivazione può essere globale e non deve necessariamente analizzare punto per punto ogni elemento invocato dalle parti, purché indichi gli elementi ritenuti prevalenti
- Per impugnare l'aumento per continuazione occorre dimostrare in termini concreti l'erronea applicazione della norma o un vizio nel calcolo, non limitarsi a contestazioni generiche
- La Corte d'appello può riformare la pena di primo grado valorizzando elementi come la consistenza della droga, la documentazione contabile e i precedenti specifici; tali elementi, se ben motivati, sono difficili da censurare in Cassazione
- La proposizione di ricorsi infondati o generici può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versamento a titolo di ammenda
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