Cassazione Penale, Sentenza n. 33702/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (indagato)
La controversia
Il giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, ipotizzato a carico della persona sottoposta a indagini, disponendo ai sensi dell'art. 409, comma 5, c.p.p. che il pubblico ministero formulasse l'imputazione ed escludendo la particolare tenuità del fatto. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo l'assenza di motivazione: a suo avviso, il giudice, nonostante l'articolata richiesta di archiviazione fondata anche sull'art. 131-bis c.p., avrebbe risposto con una motivazione meramente stereotipata. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per violazione del principio di tassatività delle impugnazioni, rilevando che il provvedimento di rigetto della richiesta di archiviazione con ordine di formulazione dell'imputazione non è ricorribile per cassazione, salvo che ricorra un'ipotesi di abnormità, che non era stata dedotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Ha affermato che l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, respingendo la richiesta di archiviazione, dispone la formulazione dell'imputazione non è impugnabile per cassazione, salvo il caso eccezionale di abnormità. Ha inoltre escluso che, nel caso concreto, il provvedimento fosse abnorme, poiché la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la formulazione dell'imputazione non determina una stasi del procedimento. Il pubblico ministero, ritenendo invalida l'ordinanza per violazione del contraddittorio, può reiterare la richiesta di archiviazione chiedendo al giudice di rideterminarsi previa fissazione dell'udienza camerale e rituale avviso alle parti.
Norme richiamate
Norma relativa al reato di resistenza a pubblico ufficiale, contestato in via ipotetica alla persona sottoposta a indagini.
Consente al giudice per le indagini preliminari, respingendo la richiesta di archiviazione, di ordinare al pubblico ministero di formulare l'imputazione.
Richiamato nella richiesta di archiviazione quale fondamento della valutazione sulla particolare tenuità del fatto.
Esprime il principio di tassatività delle ipotesi di impugnazione, in base al quale il provvedimento di rigetto della richiesta di archiviazione con ordine di formulazione dell'imputazione non è ricorribile per cassazione, salvo abnormità.
Massime di principio
- In applicazione del principio di tassatività delle impugnazioni, l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta di archiviazione e dispone che il pubblico ministero formuli l'imputazione non è ricorribile per cassazione.
- Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di rigetto della richiesta di archiviazione è ammissibile soltanto in presenza di un'ipotesi di abnormità dell'atto, che deve essere specificamente dedotta.
- La trasmissione degli atti al pubblico ministero per la formulazione dell'imputazione non è abnorme, poiché non determina una stasi del procedimento; il pubblico ministero può reiterare la richiesta di archiviazione chiedendo una nuova decisione previa instaurazione del contraddittorio camerale.
- L'assenza o l'insufficienza della motivazione sull'istanza di archiviazione, anche quando questa richiami la particolare tenuità del fatto, non rende di per sé ricorribile per cassazione l'ordinanza di rigetto e di imputazione coatta, in mancanza di abnormità.
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