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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29917/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva condannati per rissa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale continuata e in concorso e lesioni aggravate a danno di pubblici ufficiali. Hanno dedotto: A) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza della rissa e della resistenza, sostenendo che mancasse la prova della reciproca aggressione e che si sia trattato al più di resistenza passiva; B) intervenuta prescrizione dei reati tra sentenza di primo grado e sentenza di appello, poiché l unico atto interruttivo valido sarebbe stato notificato tardivamente; C) mancata concessione della sospensione condizionale della pena nei confronti di Colaiacomo Dilan nonostante presunti requisiti per ottenerla.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Primo motivo: inammissibile perché essenzialmente fattuale; la Corte ha confermato la valutazione del merito richiamando il principio della doppia conforme e ritenendo congrua la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui vi fu una colluttazione prolungata con reciproca aggressione e violenza anche nei confronti degli operanti, documentata da dichiarazioni, testimonianze e referti medici. Secondo motivo: infondato; la prescrizione è stata interrotta dall emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello prima del decorso del termine e, ai fini dell interruzione, rileva l emissione dell atto anche se se ne discuta la nullità o la tempestività della notificazione. Terzo motivo: infondato; la Corte di appello ha motivato in modo congruo il diniego della sospensione condizionale della pena a Dilan sulla base di precedenti procedimenti e della impossibilità di formulare una prognosi favorevole sulla non reiterazione del reato; la Corte ha inoltre rilevato un mero errore materiale nell indicazione del nome ma non sufficiente ad alterare il giudizio.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Riferita alla prescrizione: la Corte valorizza che la prescrizione è stata interrotta dall emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello prima del decorso del termine rilevante.

  • art. 460, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all estinzione di un reato per decreto penale; la Corte precisa che l estinzione ai sensi di tale norma non impedisce che la precedente decisione sia valutata come precedente ai fini della sospensione condizionale.

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato per equiparare la sentenza di applicazione della pena su richiesta alla sentenza di condanna, e per confermare che anche decisioni di quel tipo possono costituire precedente valutabile ai fini del diniego della sospensione condizionale.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Men- zionato nella parte attinente alle circostanze attenuanti generiche; la Corte rileva che la relativa doglianza era generica e inammissibile, e che il tema principale è il diniego della sospensione condizionale.

Massime di principio

  • In Cassazione le doglianze puramente di fatto sono inammissibili: non è consentita una rivalutazione del merito quando la decisione di appello è conforme a quella di primo grado e la motivazione del gravame si richiama a quella del primo grado (dottrina della doppia conforme).
  • La sentenza di appello che rinnova e argomenta coerentemente la valutazione delle prove del primo grado è difficilmente censurabile in cassazione sulla base di una diversa ricostruzione fattuale proposta dal ricorrente.
  • Ai fini dell interruzione della prescrizione è rilevante l emissione dell atto interruttivo (decreto di citazione per appello); la giurisprudenza ritiene che l emissione sia idonea ad interrompere la prescrizione anche se sorretta da vizi o se la notificazione sia contestata.
  • I provvedimenti che hanno formato precedente, anche se l illecito è stato estinto con decreto oppure se è intervenuta estinzione per particolare tenuità, possono comunque essere valutati dai giudici come precedenti ai fini dell esclusione o del diniego di benefici come la sospensione condizionale della pena.
  • Il diniego della sospensione condizionale può essere fondato su una prognosi negativa sulla non reiterazione del reato, valutazione soggettiva e discrezionale del giudice di merito non sindacabile in cassazione salvo vizio di motivazione.
  • Le censure generiche o che vertono su profili di fatto rimangono inammissibili; le contestazioni devono essere anzitutto di diritto o dimostrare specifici vizi motivazionali per essere esaminate in cassazione.
  • Errori materiali nella indicazione di nomi o parti possono essere rilevati ma, se materiali e non sostanziali, non incidono sul rigetto del ricorso quando le ragioni sostanziali sono motivate e congrue.

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