Cassazione Penale, Sentenza n. 29917/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva condannati per rissa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale continuata e in concorso e lesioni aggravate a danno di pubblici ufficiali. Hanno dedotto: A) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza della rissa e della resistenza, sostenendo che mancasse la prova della reciproca aggressione e che si sia trattato al più di resistenza passiva; B) intervenuta prescrizione dei reati tra sentenza di primo grado e sentenza di appello, poiché l unico atto interruttivo valido sarebbe stato notificato tardivamente; C) mancata concessione della sospensione condizionale della pena nei confronti di Colaiacomo Dilan nonostante presunti requisiti per ottenerla.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Primo motivo: inammissibile perché essenzialmente fattuale; la Corte ha confermato la valutazione del merito richiamando il principio della doppia conforme e ritenendo congrua la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui vi fu una colluttazione prolungata con reciproca aggressione e violenza anche nei confronti degli operanti, documentata da dichiarazioni, testimonianze e referti medici. Secondo motivo: infondato; la prescrizione è stata interrotta dall emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello prima del decorso del termine e, ai fini dell interruzione, rileva l emissione dell atto anche se se ne discuta la nullità o la tempestività della notificazione. Terzo motivo: infondato; la Corte di appello ha motivato in modo congruo il diniego della sospensione condizionale della pena a Dilan sulla base di precedenti procedimenti e della impossibilità di formulare una prognosi favorevole sulla non reiterazione del reato; la Corte ha inoltre rilevato un mero errore materiale nell indicazione del nome ma non sufficiente ad alterare il giudizio.
Norme richiamate
Riferita alla prescrizione: la Corte valorizza che la prescrizione è stata interrotta dall emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello prima del decorso del termine rilevante.
art. 460, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all estinzione di un reato per decreto penale; la Corte precisa che l estinzione ai sensi di tale norma non impedisce che la precedente decisione sia valutata come precedente ai fini della sospensione condizionale.
art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato per equiparare la sentenza di applicazione della pena su richiesta alla sentenza di condanna, e per confermare che anche decisioni di quel tipo possono costituire precedente valutabile ai fini del diniego della sospensione condizionale.
Men- zionato nella parte attinente alle circostanze attenuanti generiche; la Corte rileva che la relativa doglianza era generica e inammissibile, e che il tema principale è il diniego della sospensione condizionale.
Massime di principio
- In Cassazione le doglianze puramente di fatto sono inammissibili: non è consentita una rivalutazione del merito quando la decisione di appello è conforme a quella di primo grado e la motivazione del gravame si richiama a quella del primo grado (dottrina della doppia conforme).
- La sentenza di appello che rinnova e argomenta coerentemente la valutazione delle prove del primo grado è difficilmente censurabile in cassazione sulla base di una diversa ricostruzione fattuale proposta dal ricorrente.
- Ai fini dell interruzione della prescrizione è rilevante l emissione dell atto interruttivo (decreto di citazione per appello); la giurisprudenza ritiene che l emissione sia idonea ad interrompere la prescrizione anche se sorretta da vizi o se la notificazione sia contestata.
- I provvedimenti che hanno formato precedente, anche se l illecito è stato estinto con decreto oppure se è intervenuta estinzione per particolare tenuità, possono comunque essere valutati dai giudici come precedenti ai fini dell esclusione o del diniego di benefici come la sospensione condizionale della pena.
- Il diniego della sospensione condizionale può essere fondato su una prognosi negativa sulla non reiterazione del reato, valutazione soggettiva e discrezionale del giudice di merito non sindacabile in cassazione salvo vizio di motivazione.
- Le censure generiche o che vertono su profili di fatto rimangono inammissibili; le contestazioni devono essere anzitutto di diritto o dimostrare specifici vizi motivazionali per essere esaminate in cassazione.
- Errori materiali nella indicazione di nomi o parti possono essere rilevati ma, se materiali e non sostanziali, non incidono sul rigetto del ricorso quando le ragioni sostanziali sono motivate e congrue.
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