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Sentenza

Sentenza del 07/08/2023 n. 24049 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorrente ha dichiarato formalmente la rinuncia al ricorso per cassazione (atti notificati e depositati il 22.03.2023) avendo aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 119/2018 conv. L. n. 136/2018. La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, con compensazione delle spese di lite. La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'obbligo previsto dal D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo a IVA e sanzioni per l'anno (Omissis), con contestazione della legittimità della disposizione di cui alla L. n. 311/2004, art. 1, comma 109, che prevedeva l'autofatturazione a carico dei cessionari che acquistavano tartufi da raccoglitori dilettanti/occasionali senza partita IVA e l'indetraibilità dell'IVA su tali acquisti; violazione denunciata della Direttiva 2006/112/CE (principi di neutralità, non discriminazione, regole sull'IVA) e dell'art. 117 Cost., nonché richiesta di disapplicazione della norma nazionale.

Norme richiamate

  • L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 109

    Prevede un meccanismo di autofatturazione a carico dei cessionari per acquisti da raccoglitori dilettanti/occasionali privi di partita IVA e l'indetraibilità dell'IVA su tali acquisti; impugnata come incompatibile con principi di neutralità e non discriminazione, ma la questione non è stata decisa nel merito per rinuncia del ricorrente.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 1 par. 2, comma 2

    Richiamata dal ricorrente in relazione al principio di neutralità dell'IVA; la Corte di merito aveva ritenuto che la norma nazionale non contrastasse il diritto UE poiché l'imprenditore poteva trasferire l'onere fiscale sul consumatore finale.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 2, par. 1, lett. a)

    Richiamata in relazione alla qualificazione delle operazioni ai fini IVA; il ricorrente deduceva violazione, ma la questione non è stata risolta in sede di legittimità per la rinuncia.

  • Art. 117 Cost.

    Invocato per sostenere la prevalenza dell'ordinamento comunitario e la necessità di interpretazione conforme; anche questa censura non è stata esaminata sulla sostanza per effetto della rinuncia.

  • D.L. n. 119/2018, conv. L. n. 136/2018 (definizione agevolata)

    Strumento di definizione agevolata cui la ricorrente ha aderito, determinando la rinuncia al ricorso e l'estinzione del giudizio.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater

    Norma relativa all'obbligo di versare una somma in caso di impugnazione non vittoriosa; la Corte ha escluso la sua applicabilità in quanto il giudizio è stato estinto per rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso prima dell'udienza, regolarmente sottoscritta dalla parte e dal difensore e comunicata alla controparte, determina l'estinzione del giudizio; il tribunale non decide sul merito delle questioni sostanziali.
  • L'adesione a procedure di definizione agevolata (es. D.L. n.119/2018 conv. L.136/2018) può rendere inefficace il proseguimento dell'impugnazione e condurre alla rinuncia e conseguente estinzione del giudizio.
  • Quando il giudizio è estinto per rinuncia, le spese di lite possono essere compensate e non si procede all'applicazione di sanzioni o obblighi aggiuntivi previsti per l'impugnante non vittorioso (esclusione dell'art. 13 DPR 115/2002, comma 1‑quater).
  • Nei casi di contestazione di norme nazionali alla luce del diritto UE (es. regole di autofatturazione e indetraibilità IVA), se la parte rinuncia la Corte di cassazione non pronuncia sulle questioni di compatibilità comunitaria: per preservare la possibilità di valutazione sostanziale è preferibile evitare la definizione che comporta rinuncia prima della decisione di merito.
  • Se si intende contestare la legittimità di norme nazionali per violazione di principi UE (neutralità, parità di trattamento), è utile documentare l'impatto concreto e considerare, ove rilevante, la prospettazione di questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea; in mancanza di decisione di merito, tali profili restano non risolti.

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