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Sentenza

Sentenza del 07/08/2023 n. 24046 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

LAgenzia, sulla base di segnalazioni e rapporti OLAF che indicavano origine cinese del silicio importato tramite Asia Metallurgical Co. LTD e Latitude Co. LTD, emetteva avvisi di rettifica e sanzioni per dichiarata falsa origine. Le società impugnavano; la CTP di Genova annullava gli atti ritenendo sussistenti le esimenti di buona fede. La CTR ligure rigettava lappello dellAgenzia ritenendo che prove e perizie prodotte dalle società dimostravano una lavorazione in loco sufficiente a far acquisire origine non cinese al prodotto. LAgenzia proponeva ricorso per cassazione denunciando, tra laltro, errata valutazione delle prove (valore probatorio della relazione OLAF), motivazione apparente e soprattutto ultrapetizione per avere la CTR pronunciato sullorigine della merce non contestata in appello dalle società e quindi già divenuta giudicato interno.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo (ultrapetizione/ultra petita), ritenendo che la CTR si sia pronunciata su questione (origine della merce) che non era stata impugnata dalle società dopo la decisione di primo grado e che quindi era parte del giudicato interno. Per tale motivo la sentenza di appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte territoriale di secondo grado della Liguria in diversa composizione, affinché esamini le questioni correttamente insistite e provveda sulle spese. Gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • Reg. CE n. 398/2004

    Regolamento che istituisce il dazio antidumping sul silicio originario della RPC: posto dal ricorrente come base dellaccertamento doganale; la Corte non ha deciso nel merito sulla sua applicazione, avendo cassato per motivo procedurale.

  • art. 24 del CDC (Reg. CEE n. 2913/1992)

    Norma sulle regole di origine che fissa, tra laltro, i criteri per lacquisizione di origine in relazione al valore aggiunto; dagli atti OLAF risultava che la lavorazione effettuata non superava le soglie previste e dunque non mutava lorigine cinese, secondo lAgenzia.

  • art. 68 DAC (Reg. UE n. 2913/92)

    Citato tra le norme doganali rilevanti per la valutazione dellorigine e della documentazione doganale; non è stata diramata una specifica interpretazione sostanziale nella cassazione, che ha deciso per ragioni procedurali.

  • Reg. (UE, Euratom) n. 883/2013, artt. 11 e 12

    Norme relative allattività investigativa e cooperazione con OLAF; la ricorrente sosteneva la piena valenza probatoria degli accertamenti OLAF, ma la Corte di cassazione ha rimesso la valutazione del merito al giudice di rinvio per ragione di ultraspetizione.

  • art. 116 c.p.c.

    Norma processuale citata nella doglianza sulla valutazione delle prove e sulla motivazione; la cassazione ha rimarcato limiti del giudice di appello nel non introdurre nuovi elementi di fatto.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    Motivi di cassazione invocati (violazione di norme di diritto e vizio di motivazione/ultrapetizione); la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo allultrapetizione (n.4) e ha cassato la sentenza.

  • art. 132 c.p.c.

    Principio della motivazione del provvedimento; la ricorrente denunciava motivazione apparente della CTR nel valorizzare perizie di parte senza confronto con il rapporto OLAF. La Cassazione ha comunque deciso sul vizio procedurale principale e ha assorbito le censure di motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al dovere del giudice di decidere sulle domande e limiti della decisione; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia travalicato i limiti delle pretese, configurando ultrapetizione.

  • art. 220 del Reg. CEE n. 2913/1992

    Previsione dellesimente della buona fede invocata e applicata dalla CTP di Genova per esonerare dallobbligo tributario nonostante loccupazione dellorigine; la Corte ha sottolineato che tale statuizione di primo grado, non impugnata dalle parti, era divenuta giudicato interno.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 5

    Norma richiamata relativamente alle esimenti e alla responsabilità/sanzioni: la CTP aveva fatto riferimento per annullare le sanzioni, e la questione non era stata riportata in appello dalle società.

  • Reg. di esecuzione UE n. 311/2013 (considerando n.11 e nn.27-35)

    Documenti di esecuzione utilizzati dallAgenzia e dallOLAF a supporto della tesi dellorigine cinese e della insufficiente lavorazione in loco; il contenuto tecnico è stato oggetto di conflitto probatorio ma non risolto dalla Cassazione per ragioni procedurali.

Massime di principio

  • Il giudice di appello non può decidere su questioni non dedotte o non impugnate dalle parti: la pronuncia oltre le domande costituisce ultravpetizione e può essere cassata.
  • Se il primo grado accerta un fatto (es. origine della merce) e su quella statuizione non è proposto appello, tale statuizione può costituire giudicato interno e non essere rimet-tibile in discussione in appello da parte dellaltra parte, salvo che questultima non impugni specificamente.
  • I rapporti OLAF e le investigazioni amministrative hanno significativo valore probatorio, ma non escludono la necessità della valutazione comparativa delle prove in giudizio: lobbligo di esaminare e confrontare le prove resta del giudice di merito.
  • La diligenza e la buona fede del contribuente possono integrare esimenti che incidono sullobbligo tributario; tuttavia tali questioni devono essere specificamente dedotte e contestate in grado di appello se una parte intende rimetterle in discussione.
  • In contenziosi doganali sullorigine delle merci il carico della prova può ricadere sullimportatore per dimostrare lavorazioni sufficienti a modificare lorigine (criteri di valore aggiunto o trasformazione sostanziale): produrre perizie tecniche credibili è essenziale.
  • Per evitare ex post la cassazione per ultravpetizione, le parti e lUfficio devono formulare chiaramente le domande e i motivi di impugnazione e il giudice di appello deve limitarsi alle questioni dedotte e non introdurre nuovi elementi di fatto.

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