Sentenza del 07/08/2023 n. 24046 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
LAgenzia, sulla base di segnalazioni e rapporti OLAF che indicavano origine cinese del silicio importato tramite Asia Metallurgical Co. LTD e Latitude Co. LTD, emetteva avvisi di rettifica e sanzioni per dichiarata falsa origine. Le società impugnavano; la CTP di Genova annullava gli atti ritenendo sussistenti le esimenti di buona fede. La CTR ligure rigettava lappello dellAgenzia ritenendo che prove e perizie prodotte dalle società dimostravano una lavorazione in loco sufficiente a far acquisire origine non cinese al prodotto. LAgenzia proponeva ricorso per cassazione denunciando, tra laltro, errata valutazione delle prove (valore probatorio della relazione OLAF), motivazione apparente e soprattutto ultrapetizione per avere la CTR pronunciato sullorigine della merce non contestata in appello dalle società e quindi già divenuta giudicato interno.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo (ultrapetizione/ultra petita), ritenendo che la CTR si sia pronunciata su questione (origine della merce) che non era stata impugnata dalle società dopo la decisione di primo grado e che quindi era parte del giudicato interno. Per tale motivo la sentenza di appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte territoriale di secondo grado della Liguria in diversa composizione, affinché esamini le questioni correttamente insistite e provveda sulle spese. Gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Reg. CE n. 398/2004
Regolamento che istituisce il dazio antidumping sul silicio originario della RPC: posto dal ricorrente come base dellaccertamento doganale; la Corte non ha deciso nel merito sulla sua applicazione, avendo cassato per motivo procedurale.
art. 24 del CDC (Reg. CEE n. 2913/1992)
Norma sulle regole di origine che fissa, tra laltro, i criteri per lacquisizione di origine in relazione al valore aggiunto; dagli atti OLAF risultava che la lavorazione effettuata non superava le soglie previste e dunque non mutava lorigine cinese, secondo lAgenzia.
art. 68 DAC (Reg. UE n. 2913/92)
Citato tra le norme doganali rilevanti per la valutazione dellorigine e della documentazione doganale; non è stata diramata una specifica interpretazione sostanziale nella cassazione, che ha deciso per ragioni procedurali.
Reg. (UE, Euratom) n. 883/2013, artt. 11 e 12
Norme relative allattività investigativa e cooperazione con OLAF; la ricorrente sosteneva la piena valenza probatoria degli accertamenti OLAF, ma la Corte di cassazione ha rimesso la valutazione del merito al giudice di rinvio per ragione di ultraspetizione.
art. 116 c.p.c.
Norma processuale citata nella doglianza sulla valutazione delle prove e sulla motivazione; la cassazione ha rimarcato limiti del giudice di appello nel non introdurre nuovi elementi di fatto.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Motivi di cassazione invocati (violazione di norme di diritto e vizio di motivazione/ultrapetizione); la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo allultrapetizione (n.4) e ha cassato la sentenza.
art. 132 c.p.c.
Principio della motivazione del provvedimento; la ricorrente denunciava motivazione apparente della CTR nel valorizzare perizie di parte senza confronto con il rapporto OLAF. La Cassazione ha comunque deciso sul vizio procedurale principale e ha assorbito le censure di motivazione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione al dovere del giudice di decidere sulle domande e limiti della decisione; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia travalicato i limiti delle pretese, configurando ultrapetizione.
art. 220 del Reg. CEE n. 2913/1992
Previsione dellesimente della buona fede invocata e applicata dalla CTP di Genova per esonerare dallobbligo tributario nonostante loccupazione dellorigine; la Corte ha sottolineato che tale statuizione di primo grado, non impugnata dalle parti, era divenuta giudicato interno.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 5
Norma richiamata relativamente alle esimenti e alla responsabilità/sanzioni: la CTP aveva fatto riferimento per annullare le sanzioni, e la questione non era stata riportata in appello dalle società.
Reg. di esecuzione UE n. 311/2013 (considerando n.11 e nn.27-35)
Documenti di esecuzione utilizzati dallAgenzia e dallOLAF a supporto della tesi dellorigine cinese e della insufficiente lavorazione in loco; il contenuto tecnico è stato oggetto di conflitto probatorio ma non risolto dalla Cassazione per ragioni procedurali.
Massime di principio
- Il giudice di appello non può decidere su questioni non dedotte o non impugnate dalle parti: la pronuncia oltre le domande costituisce ultravpetizione e può essere cassata.
- Se il primo grado accerta un fatto (es. origine della merce) e su quella statuizione non è proposto appello, tale statuizione può costituire giudicato interno e non essere rimet-tibile in discussione in appello da parte dellaltra parte, salvo che questultima non impugni specificamente.
- I rapporti OLAF e le investigazioni amministrative hanno significativo valore probatorio, ma non escludono la necessità della valutazione comparativa delle prove in giudizio: lobbligo di esaminare e confrontare le prove resta del giudice di merito.
- La diligenza e la buona fede del contribuente possono integrare esimenti che incidono sullobbligo tributario; tuttavia tali questioni devono essere specificamente dedotte e contestate in grado di appello se una parte intende rimetterle in discussione.
- In contenziosi doganali sullorigine delle merci il carico della prova può ricadere sullimportatore per dimostrare lavorazioni sufficienti a modificare lorigine (criteri di valore aggiunto o trasformazione sostanziale): produrre perizie tecniche credibili è essenziale.
- Per evitare ex post la cassazione per ultravpetizione, le parti e lUfficio devono formulare chiaramente le domande e i motivi di impugnazione e il giudice di appello deve limitarsi alle questioni dedotte e non introdurre nuovi elementi di fatto.
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