Sentenza del 07/08/2023 n. 24052 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia rituale del ricorrente (atto notificato e depositato il 22.03.2023, sottoscritto dalla parte e dal difensore e comunicato alla controparte). Spese di lite compensate. È espressamente esclusa l'applicabilità dell'art. 13, comma 1‑quater del D.P.R. n. 115/2002 (obbligo di versamento supplementare del contributo unificato) in quanto il processo è estinto per rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento (IVA e sanzioni, anno 2008) fondato sull'applicazione della l. n. 311/2004, art. 1, comma 109 (autofatturazione e indetraibilità IVA sugli acquisti di tartufi da raccoglitori occasionali). In cassazione la società deduceva la violazione della Direttiva 2006/112/CE (art. 1, par. 2, comma 2 e art. 2, par. 1, lett. a) ) e della Cost., art. 117, comma 1, per presunta lesione dei principi di neutralità dell'IVA, non discriminazione e subordinazione al diritto unionale. Prima dell'udienza la ricorrente ha però rinunciato al ricorso aderendo alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 119/2018 (conv. l. n. 136/2018).
Norme richiamate
l. n. 311 del 2004, art. 1, comma 109
Prevedeva un meccanismo di autofatturazione da parte del cessionario e l'indetraibilità dell'IVA sugli acquisti da raccoglitori occasionali. Nel procedimento descritto la norma non è stata disapplicata né valutata nel merito perché il ricorso è stato ritirato; la Corte non si è pronunciata sulla legittimità della disposizione.
Direttiva 2006/112/CE, art. 1, par. 2, comma 2
Richiamata dal ricorrente per contestare la violazione dei principi di neutralità e parità di trattamento dell'IVA. La questione non è stata decisa nel merito a causa della rinuncia.
Direttiva 2006/112/CE, art. 2, par. 1, lett. a)
Invocata per sostenere l'erroneità dell'indetraibilità prevista dalla norma nazionale; la Corte non ha esaminato la fondatezza di tale doglianza per estinzione del giudizio.
Cost., art. 117, comma 1
Richiamata per affermare la prevalenza del diritto comunitario sulla normativa nazionale. Anche questa questione è rimasta senza decisione da parte della Corte a seguito della rinuncia.
D.L. n. 119 del 2018 (conv. con modificazioni dalla l. n. 136 del 2018)
La scelta della ricorrente di aderire alla definizione agevolata prevista da questa norma ha determinato la rinuncia al ricorso e, quindi, l'estinzione del giudizio.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater
La Corte ha escluso l'applicabilità di questa disposizione relativa all'obbligo di versamento aggiuntivo del contributo unificato in caso di impugnazione non vittoriosa, poiché il giudizio è stato estinto per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in cassazione è efficace e determina l'estinzione del giudizio se è rituale: deve intervenire prima dell'udienza, essere sottoscritta dalla parte e dal difensore e comunicata alla controparte.
- La scelta di aderire a una definizione agevolata (es. D.L. n.119/2018 conv. l.136/2018) può comportare la rinuncia al contenzioso e quindi impedire l'ottenimento di una pronuncia sul merito delle questioni giuridiche sollevate.
- Se il ricorso viene estinto per rinuncia, il giudice non decide sulle questioni sostanziali (es. compatibilità di una norma nazionale con il diritto UE o con la Costituzione): tali questioni restano prive di pronuncia vincolante.
- In caso di estinzione per rinuncia, il giudice può compensare le spese di lite; le sanzioni procedurali previste per l'impugnazione non vittoriosa (quali gli obblighi del D.P.R. n.115/2002, art.13) possono non trovare applicazione.
- Per chi intende ottenere un chiarimento giurisprudenziale su questioni di diritto (es. compatibilità normativa con la direttiva IVA), è preferibile non aderire alla definizione agevolata o non rinunciare prima di aver ottenuto una pronuncia definitiva.
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