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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34516/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Cassazione ha rigettato i primi quattro motivi, ha accolto il quinto e il sesto motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione affinché rivaluti la sussistenza del requisito della confinanza secondo il principio di diritto enunciato. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia riguarda un riscatto agrario esercitato da proprietari confinanti su un compendio agricolo venduto a un terzo. In primo grado il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, limitandola ad alcuni fondi e disponendo il trasferimento subordinato al pagamento del prezzo. In appello la Corte di Trieste, in parziale riforma, ha accolto il riscatto sull'intero compendio venduto, ritenendo che il ricorrente non avesse la qualifica di coltivatore diretto perché, nel calcolo della capacità lavorativa, andavano considerate non solo la coltivazione ma anche le attività di trasformazione e vendita del prodotto vitivinicolo, e che il fondo dovesse essere considerato unitariamente ai fini della confinanza. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con sei motivi: 1) violazione delle norme sulla prelazione/riscatto agrario per mancata coincidenza tra titolarità del fondo confinante e titolarità dell'impresa agricola, essendo l'attività svolta da una società semplice familiare; 2) errata applicazione del criterio della capacità lavorativa anche al soggetto contro cui si esercita il riscatto e non solo all'avente diritto, oltre che errato computo dei terreni già posseduti; 3) violazione delle norme sulla qualifica di coltivatore diretto per avere incluso nel calcolo anche trasformazione, vinificazione e vendita; 4) nullità per motivazione apparente e omesso esame di fatto decisivo, con adesione apodittica alla CTU; 5) violazione delle norme su prelazione e coltivatore diretto per aver ritenuto la confinanza dell'intero compendio pur in presenza di strade interne; 6) analoghe censure di nullità e omesso esame di fatti decisivi per l'erroneo apprezzamento unitario del fondo e della confinanza. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, confermando che la qualifica di coltivatore diretto va valutata in concreto considerando l'effettivo assorbimento della capacità lavorativa e che le attività di trasformazione/vendita possono incidere su tale valutazione; ha anche escluso vizi motivazionali. Ha invece accolto il quinto e il sesto motivo: ai fini di prelazione e riscatto agrario, la confinanza richiede contiguità fisica e materiale in senso giuridico proprio, non mera contiguità funzionale; occorre verificare se il compendio venduto sia un'unica unità poderale o un insieme di porzioni autonome, e la presenza di strade può interrompere la continuità e far venir meno la confinanza per alcune particelle. La sentenza impugnata è quindi stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione per nuovo esame sul punto.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 817/1971

    "Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche:(...) 2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti"

    La norma attribuisce la prelazione e il riscatto al coltivatore diretto proprietario del fondo confinante, ma solo in presenza di fondi confinanti in senso giuridico proprio; non opera in caso di mera contiguità funzionale o di compendio non unitario con separazioni interne idonee a interrompere la continuità.

  • art. 8 L. 590/1965

    Richiamato dal ricorrente e dalla Corte solo per il criterio di valutazione della capacità lavorativa; la Corte ha chiarito che, nel caso concreto, rileva la disciplina della prelazione agraria e il criterio va applicato in concreto alla verifica della qualifica di coltivatore diretto.

  • art. 31 L. 590/1965

    Usato come parametro per la qualifica di coltivatore diretto e per la valutazione dell'abitualità della coltivazione; la capacità lavorativa va apprezzata in concreto, considerando tutte le attività che assorbono la forza lavoro disponibile.

  • art. 2135 c.c.

    La nozione di attività agricola comprende anche le attività connesse che siano funzionalmente complementari alla coltivazione, come trasformazione e vendita del prodotto, se non assorbenti in misura incompatibile con la coltivazione abituale.

  • artt. 375, comma 2, e 380 bis.1 c.p.c.

    Norme processuali richiamate per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure formulate riguardano violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità, in particolare per il vizio di motivazione e per l'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte esclude il vizio perché la motivazione, pur sintetica, consente di ricostruire l'iter decisionale.

  • art. 156, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato unitamente all'art. 132 c.p.c. per la nullità della sentenza; la Corte non ravvisa nullità.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro del dovere di motivazione; la Corte reputa soddisfatto il minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 12 preleggi

    Usato per interpretare la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Richiamato per il requisito di specificità del ricorso nel dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per gli oneri di deposito e specificazione del fatto storico asseritamente omesso.

Massime di principio

  • Nel riscatto e nella prelazione agraria, il requisito della "confinanza" va inteso in senso giuridico-proprio: occorre contiguità fisica e materiale tra i fondi, non essendo sufficiente la sola contiguità funzionale o l'idoneità dei terreni a essere accorpati in un'unica azienda.
  • Quando il compendio venduto è composto da più terreni attigui, l'indagine non può arrestarsi al dato formale della vendita in blocco: bisogna verificare se si tratti di un'unica unità poderale oppure di porzioni autonome per caratteristiche colturali e produttive; nel secondo caso la prelazione opera solo sulle porzioni effettivamente confinanti.
  • La presenza di elementi strutturali interni, come strade, capezzagne o altri segni di separazione, può interrompere la continuità materiale del compendio e far venir meno la confinanza per alcune particelle.
  • La qualifica di coltivatore diretto va verificata in concreto, considerando l'effettiva capacità lavorativa residua del soggetto e del suo nucleo familiare, non la mera disponibilità astratta di forza lavoro.
  • Ai fini della qualifica di coltivatore diretto e della relativa capacità lavorativa, possono rilevare anche attività di trasformazione e vendita dei prodotti agricoli quando siano complementari e incidano sull'assorbimento della forza lavoro disponibile.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato alle anomalie che violano il minimo costituzionale; non è più censurabile il semplice difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
  • L'omesso esame di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. concerne un fatto storico preciso, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o di argomenti difensivi.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareProveImpugnazioni
RamiImmobiliareProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
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