Cassazione Penale, Sentenza n. 33413/2026 del 11/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
All'esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Mantova aveva dichiarato due imputati responsabili del reato loro ascritto, riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti alle recidive contestate e condannando uno alla pena di otto mesi di reclusione e l'altro alla pena di sei mesi di reclusione, oltre alle spese processuali. La Corte d'appello di Brescia aveva confermato la decisione. Con ricorso per cassazione, la difesa ha denunciato illogicità e carenza della motivazione in ordine alla dichiarata inammissibilità del motivo di appello relativo alla richiesta di riconoscere le attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva, anziché in mera equivalenza. Secondo la difesa, la Corte d'appello aveva frainteso la richiesta, limitandosi a rilevare che le attenuanti erano già state concesse in primo grado, senza esaminare la domanda di prevalenza. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso relativamente all'imputato cui la preclusione dell'art. 69, comma 4, c.p. non impediva in radice il giudizio richiesto; ha invece ritenuto inammissibile il ricorso dell'altro imputato, condannato con applicazione della recidiva reiterata, rispetto al quale la prevalenza delle attenuanti generiche era legalmente preclusa.
La decisione
Il ricorso di uno degli imputati è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, poiché la recidiva reiterata rendeva in radice preclusa la prevalenza delle attenuanti generiche ai sensi dell'art. 69, comma 4, c.p.; ne conseguiva l'inammissibilità originaria del motivo di appello e la carenza di interesse al ricorso per cassazione. Quanto all'altro imputato, la sentenza d'appello è stata annullata limitatamente al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo esame, poiché la Corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi sullo specifico tema devoluto, limitandosi a rilevare l'avvenuto riconoscimento delle attenuanti in primo grado.
Norme richiamate
La disposizione riguarda le circostanze attenuanti generiche, il cui rapporto con la recidiva costituiva l'oggetto della richiesta di prevalenza.
La Corte ha ritenuto che, in presenza di recidiva reiterata applicata, fosse preclusa in radice la possibilità di riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
La disposizione è richiamata per delimitare i termini di illustrazione del motivo di ricorso.
Massime di principio
- Quando l'atto di appello chiede non il riconoscimento ex novo delle attenuanti generiche, già concesse in primo grado, ma la loro prevalenza sulla recidiva, il giudice d'appello deve esaminare specificamente tale domanda; la mera constatazione dell'avvenuto riconoscimento delle attenuanti non costituisce risposta al motivo devoluto.
- L'omessa pronuncia sul rapporto di prevalenza tra attenuanti generiche e recidiva determina carenza di motivazione e comporta l'annullamento con rinvio limitatamente a tale punto, salvo che la richiesta sia originariamente inammissibile per una preclusione legale.
- In presenza di recidiva reiterata applicata, la prevalenza delle attenuanti generiche è preclusa dall'art. 69, comma 4, c.p.; è pertanto inammissibile il motivo di appello diretto a ottenere tale prevalenza.
- È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione contro una sentenza d'appello che non abbia esaminato un motivo di appello originariamente inammissibile, quando l'eventuale annullamento non potrebbe produrre alcun risultato favorevole nel giudizio di rinvio.
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