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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02825/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Sassari che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di evasione. Nel ricorso si deducevano, in sostanza, vizi di motivazione, asserite illogicità e contraddizioni della sentenza impugnata in relazione alla ricostruzione del controllo effettuato alle ore 11.30, posto a base dell'imputazione contestata al capo b. Si censurava inoltre la conferma della recidiva ex art. 99, comma 4, c.p. e il giudizio di bilanciamento, sostenendo l'erroneità della mancata prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure articolate fossero non consentite in sede di legittimità, poiché rivolte a contestare la motivazione della sentenza di merito, motivazione che è stata invece giudicata lineare, coerente e adeguatamente esauriente. In particolare, la ricostruzione del controllo alle ore 11.30 non presentava le contraddizioni denunciate; quanto alla recidiva ex art. 99, comma 4, c.p., la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente e non illogica, con conseguente insindacabilità del relativo apprezzamento di merito. La critica al bilanciamento con le attenuanti generiche è stata ritenuta inconferente, poiché le attenuanti non potevano comunque prevalere sull'aggravante per espresso divieto di legge. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 99, comma 4, c.p.

    la recidiva contestata e confermata dalla sentenza di merito è stata ritenuta sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, dunque non censurabile in cassazione

  • art. 99 c.p.

    richiamato in relazione alla recidiva e al divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante nei termini applicati nel caso concreto

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche non possono prevalere sull'aggravante quando ciò è espressamente vietato dalla legge; il bilanciamento operato in equivalenza è stato ritenuto insindacabile nel caso esaminato

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera richiesta di una diversa lettura del compendio probatorio o in contestazioni di fatto della motivazione, quando la sentenza impugnata presenti una struttura argomentativa lineare, coerente e non manifestamente illogica.
  • La motivazione sul punto della responsabilità è censurabile in cassazione solo se presenta vere lacune logiche, contraddizioni decisive o manifeste illogicità; se il provvedimento di merito dà conto in modo esauriente dei dati processuali, il ricorso è inammissibile.
  • La conferma della recidiva costituisce giudizio di merito insindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e risulti valutato anche il materiale difensivo offerto dall'imputato.
  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze non può essere sindacato in cassazione se la censura investe un apprezzamento discrezionale del giudice di merito e, comunque, le attenuanti non possono essere dichiarate prevalenti quando un espresso divieto di legge lo impedisce.
  • All'inammissibilità del ricorso seguono obbligatoriamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., cioè il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioniRecidiva
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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