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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45576/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il rigetto, da parte del GIP, della sua istanza di revoca del consenso al patteggiamento o di svolgimento del dibattimento ordinario, denunciando: (i) nullità e violazione di legge per omessa traduzione all'udienza del 9.5.2024 e omessa valutazione del suo presunto impedimento di salute (art. 420-ter c.p.p. e art. 178 c.p.p. richiamati), in quanto, detenuto e affetto da 'sindrome gottosa acuta', aveva chiesto la traduzione in ambulanza; (ii) violazione di legge per omessa verifica di cause di non punibilità che avrebbero imposto il proscioglimento (art. 129 c.p.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in tutti i motivi. Ha ritenuto che il verbale e la documentazione (nota della direzione carceraria e certificazione medica) dimostrassero che l'imputato aveva ingiustificatamente rifiutato la traduzione con le modalità predisposte e già utilizzate in precedente udienza, configurando una rinuncia implicita alla presenza; perciò non sussiste nullità per mancata traduzione. Quanto al patteggiamento, la Corte ha ricordato che il conferimento di procura speciale al difensore per la richiesta ex art. 444 c.p.p. implica che l'udienza camerale possa svolgersi in assenza dell'imputato se questi non ha espressamente chiesto di essere sentito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile e manifestamente infondato: il sindacato in Cassazione sulla sentenza di patteggiamento è limitato per legge (art. 448 comma 2-bis) e il GIP ha fornito motivazione congrua circa l'assenza di cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile; omessa pubblicazione delle generalità per legge.

Norme richiamate

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla partecipazione/assenza dell'imputato: la Corte ha esaminato gli atti per valutare l'eventuale error in procedendo e ha ritenuto legittima la decisione del GIP di procedere in assenza, dato il rifiuto ingiustificato alla traduzione.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per nullità per omessa traduzione; la Corte ha ritenuto che la documentazione attesta l'assenza ingiustificata dell'imputato, escludendo la nullità dedotta.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riguarda le cause di proscioglimento; la Corte ha ritenuto che il GIP abbia verificato, anche sinteticamente ma sufficientemente, l'assenza di elementi che impongano il proscioglimento, come consentito dalla giurisprudenza sul patteggiamento.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte ha ricordato che il conferimento di procura speciale al difensore implica che l'imputato non debba necessariamente essere tradotto se non ha richiesto espressamente di essere sentito.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Limita i motivi di impugnazione in cassazione delle sentenze di patteggiamento; la Corte ha applicato tale limite per escludere l'ammissibilità del ricorso nella parte in cui deduce genericamente omissioni sulla verifica di cause di non punibilità.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato indirettamente come parametro per la valutazione della congruità della pena in sede di patteggiamento (garanzie costituzionali della pena).

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per l'obbligo generale di motivazione delle decisioni giudiziarie, che tuttavia, nel patteggiamento, si conforma alla particolare natura dell'atto negoziale tra le parti.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferimento all'obbligo di motivazione delle sentenze; la Corte spiega come la motivazione richiesta per le sentenze di patteggiamento possa essere sintetica se supportata dall'accordo tra le parti e dagli atti.

  • art. 82 D.P.R. 115/2002

    Richiamato relativamente alla liquidazione e al pagamento delle spese processuali e di rappresentanza a favore dello Stato/parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 83 D.P.R. 115/2002

    Collegato all'art. 82 per le modalità di liquidazione delle spese per la parte civile ammesse al gratuito patrocinio.

  • art. 52 d.lgs. n. 196/2003

    Norma sulla omissis dei dati identificativi: la Corte dispone l'omissione delle generalità e dei dati identificativi dell'imputato nella pubblicazione della sentenza.

Massime di principio

  • Se un imputato detenuto rifiuta la traduzione con modalità ritenute adeguate dal medico e dalla direzione carceraria, tale rifiuto può essere considerato rinuncia implicita alla presenza e non legittima causa di nullità del processo.
  • La conferimento di procura speciale al difensore per la richiesta di patteggiamento implica che, salvo richiesta espressa dell'imputato di essere sentito, l'udienza camerale può svolgersi in sua assenza e non è necessaria la traduzione dell'imputato.
  • In caso di patteggiamento, il sindacato di legittimità è più limitato: la Corte di cassazione può intervenire solo per specifici vizi tassativamente elencati dall'art. 448, comma 2-bis; censure generiche sulla mancanza di verifica di cause di non punibilità sono inammissibili.
  • La motivazione della sentenza di patteggiamento può essere concisa: il giudice deve dar conto positivamente dell'accordo e, se risultano elementi concreti in atti relativi a cause di proscioglimento, deve motivare specificamente l'esclusione; in assenza di tali elementi, una enunciazione anche implicita della verifica negativa può essere sufficiente.
  • La Corte di cassazione, nel sindacare vizi di 'procedimento' (art. 606 c.p.p., lett. c), può esaminare direttamente gli atti per verificare la fondatezza delle doglianze procedurali.

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