Ordinanza n. 4359/2026 - Roma, Sezione 3B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca dello status di scuole paritarie di due istituti scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore scolastico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha revocato la parità scolastica di due licei gestiti dalla stessa, nonché gli atti presupposti, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento, le relazioni ispettive e gli atti generali richiamati dall'amministrazione. La revoca era motivata da violazioni concernenti la formazione a distanza, la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la tenuta dei verbali e il protocollo informatico. In sede cautelare sono stati dedotti: la compressione del diritto di difesa e delle garanzie partecipative, poiché i rilievi e la documentazione ispettiva sarebbero stati conosciuti tardivamente; la contraddittorietà tra la prima e la seconda relazione ispettiva sulla sanabilità delle irregolarità; l'incompetenza o carenza di attribuzione del collegio ispettivo in materia di sicurezza antincendio e capienza dei locali; l'erronea interpretazione della disciplina relativa ai percorsi formativi personalizzati degli studenti-atleti e l'omessa indicazione di specifiche misure correttive; l'assenza di irregolarità amministrativo-gestionali o carenze strutturali tali da giustificare la revoca. La ricorrente ha inoltre valorizzato il successivo chiarimento ministeriale sulla possibilità di svolgere online un ulteriore 25% del monte ore per gli studenti-atleti e la comunicazione del Comando dei Vigili del fuoco di Bergamo, secondo cui la documentazione prodotta attestava l'eliminazione delle criticità riscontrate e la limitazione dell'affollamento riguardava soltanto il piano primo dell'edificio.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai soli fini del riesame del decreto di revoca, senza definire il merito della controversia. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora in ragione dell'imminente ripresa dell'attività scolastica per l'anno 2026/2027. Ha ravvisato un sufficiente fumus boni iuris, in particolare per la possibile violazione delle garanzie procedimentali previste per il ripristino dei requisiti della parità scolastica, nonché alla luce delle contestazioni sull'interpretazione della disciplina della formazione degli studenti-atleti e delle risultanze del sopralluogo e delle successive comunicazioni dei Vigili del fuoco. Il giudice ha evidenziato che la comunicazione di avvio non esponeva i rilievi dell'amministrazione né assegnava un termine per la regolarizzazione, limitandosi a invitare la società ad accedere agli atti e a presentare controdeduzioni, mentre il d.m. n. 83/2008 prevede, in caso di carenza sopravvenuta dei requisiti, l'invito a ripristinarli entro un termine normalmente non superiore a trenta giorni prima della revoca. L'amministrazione è stata quindi obbligata a riesaminare il provvedimento alla luce delle censure dedotte. È stata fissata l'udienza pubblica per il merito e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha valutato congiuntamente fumus boni iuris e periculum in mora e ha adottato una misura cautelare ai fini del riesame dell'atto impugnato.
art. 5, par. 5.8, d.m. 10 ottobre 2008, n. 83
nel caso in cui sia accertata la sopravvenuta carenza di uno o più dei requisiti richiesti, l’Ufficio Scolastico Regionale invita la scuola a ripristinare il requisito o i requisiti mancanti, assegnando il relativo termine di norma non superiore a 30 giorni. Scaduto il termine assegnato senza che la scuola abbia provveduto a ripristinare il requisito o i requisiti prescritti, l’Ufficio Scolastico Regionale provvede alla revoca della parità
La revoca della parità scolastica, in caso di carenza sopravvenuta dei requisiti, deve essere preceduta dall'invito a ripristinare i requisiti mancanti entro un termine, normalmente non superiore a trenta giorni; l'omessa assegnazione di tale termine costituisce un profilo rilevante ai fini cautelari.
art. 14, comma 7, d.P.R. 122/2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. l), d.P.R. 135/2025
Ai fini della validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva
La disciplina della frequenza scolastica consente deroghe motivate e straordinarie riferite all'orario annuale personalizzato, rilevanti nella valutazione cautelare dell'interpretazione amministrativa applicata agli studenti-atleti.
art. 1, comma 257, l. 207/2024
L’istituzione scolastica adegua il percorso formativo dello studente atleta e le prove di verifica dell’apprendimento al calendario agonistico federale delle gare e al calendario degli allenamenti, predisposti e sottoscritti dal dirigente sportivo del centro sportivo di appartenenza dello studente atleta
Impone l'adeguamento del percorso formativo e delle verifiche dello studente-atleta al calendario agonistico e degli allenamenti, costituendo parametro per valutare l'interpretazione amministrativa della formazione personalizzata.
d.m. 3 marzo 2023, n. 43
Disciplina la sperimentazione didattica per la formazione innovativa degli studenti-atleti di alto livello; la sua applicazione concreta è stata contestata dalla ricorrente e considerata dal TAR ai fini del fumus boni iuris.
Massime di principio
- Quando la disciplina applicabile prevede che, prima della revoca dello status o del beneficio amministrativo per carenza sopravvenuta dei requisiti, l'amministrazione inviti il destinatario a ripristinare i requisiti entro un termine, la mera comunicazione di avvio del procedimento e l'invito a presentare controdeduzioni non sostituiscono l'assegnazione dello specifico termine di regolarizzazione.
- La tutela cautelare può essere accordata ai fini del riesame dell'atto quando l'imminente avvio dell'attività scolastica determina un pregiudizio attuale e quando emergono, in termini di fumus boni iuris, possibili violazioni delle garanzie procedimentali e dubbi sull'interpretazione amministrativa della disciplina sostanziale applicata.
- Nella valutazione della legittimità di un provvedimento fondato su rilievi tecnici in materia di sicurezza antincendio e capienza dei locali, assumono rilievo le successive risultanze dell'organo tecnico competente che attestino l'eliminazione delle criticità o precisino l'ambito oggettivo delle prescrizioni.
- Il riesame cautelare di un provvedimento amministrativo deve considerare anche gli elementi sopravvenuti, purché pertinenti, che incidano sulla persistente sussistenza delle violazioni poste a fondamento dell'atto.
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