Cassazione Penale, Ordinanza n. 38101/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due coimputati ritenuti responsabili in concorso di plurimi episodi di furto, avverso la sentenza della Corte di appello. Il primo ricorrente lamenta un difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, sostenendo che la Corte di merito non avrebbe risposto alla richiesta di riduzione della pena in ragione del buon comportamento processuale. La seconda ricorrente deduce, da un lato, una motivazione apodittica sulla responsabilità per uno dei capi di imputazione qualificato ex artt. 110, 624 e 625 c.p.; dall'altro, il difetto di motivazione sulla censura relativa al trattamento sanzionatorio, ritenuto identico a quello del coimputato. La Corte di cassazione osserva che le doglianze della prima ricorrente mirano in realtà a una nuova valutazione del fatto e della prova, e che la motivazione della Corte territoriale sulla pena è congrua, avendo valorizzato gravità dei fatti e intensità del dolo; quanto alla seconda ricorrente, ritiene che la Corte di appello abbia fornito una motivazione adeguata e non illogica sulla responsabilità e abbia spiegato perché il trattamento sanzionatorio non dovesse essere più favorevole, evidenziando la sostanziale sovrapponibilità della condotta rispetto al coimputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondate le censure sul trattamento sanzionatorio perché la motivazione della Corte di merito era presente e coerente con i criteri di cui all'art. 133 c.p.; ha ritenuto inoltre che il primo motivo della seconda ricorrente sollecitasse un riesame del fatto e della prova, precluso in sede di legittimità. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato per la contestazione del concorso di persone nel reato di furto
richiamato come norma incriminatrice del furto
richiamato per la qualificazione aggravata del furto
utilizzato come parametro per valutare la congruità della determinazione della pena in concreto
implicitamente applicato per la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità, con pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, sotto l'apparente deduzione di un vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena o del materiale probatorio.
- In tema di trattamento sanzionatorio, l'obbligo di motivazione del giudice di merito è assolto quando la sentenza indichi gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti, specie se la decisione richiama i criteri di cui all'art. 133 c.p.
- La valutazione della responsabilità penale e dell'attendibilità del compendio probatorio, se sorretta da motivazione congrua e non illogica, non può essere sostituita da una rivalutazione del fatto in sede di legittimità.
- È logicamente sufficiente, ai fini della differenziazione del trattamento sanzionatorio tra coimputati, la valorizzazione della sostanziale sovrapponibilità delle rispettive condotte, ove sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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