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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08535/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitori esecutati)

La controversia

La controversia origina da un pignoramento immobiliare eseguito nei confronti di più soggetti, poi impugnato con opposizione all'esecuzione. Il tribunale aveva accolto l'opposizione dichiarando l'invalidità del pignoramento; la corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'appello proposto dal creditore procedente. Quest'ultimo ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati anche con memoria. La Corte di cassazione, tuttavia, non è entrata nell'esame dei motivi perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: la copia della sentenza impugnata prodotta dal ricorrente, estratta dal fascicolo telematico e dichiarata non notificata, era priva dell'attestazione di avvenuta pubblicazione, nonché della data e del numero di pubblicazione. Secondo la Corte, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., la produzione della copia autentica del provvedimento impugnato con tali indicazioni costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione, anche quando si producano copie o duplicati informatici conformi all'originale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso, ritenendo mancante la condizione di procedibilità prevista dall'art. 369 c.p.c. perché la copia della sentenza impugnata non recava l'attestazione di pubblicazione, né la data né il numero identificativo del provvedimento. Di conseguenza non ha esaminato i due motivi di ricorso. Non sono state liquidate spese, poiché le parti intimate non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    La produzione della copia autentica della sentenza impugnata, con attestazione di pubblicazione, data e numero di pubblicazione, è condizione di procedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 18 ottobre 2010, n. 179, conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 221

    La norma attribuisce al difensore la possibilità di attestare la conformità di copie analogiche o informatiche estratte dal fascicolo informatico, ma non sostituisce l'attestazione di pubblicazione riservata alla cancelleria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di improcedibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di esito processuale sfavorevole nei termini previsti dalla legge.

  • art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se previsto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la tempestiva e corretta produzione della copia autentica del provvedimento impugnato, completa dell'attestazione di pubblicazione e degli estremi identificativi, è requisito indefettibile di procedibilità.
  • La conformità della copia al contenuto del fascicolo informatico non basta, di per sé, a integrare il requisito richiesto dall'art. 369 c.p.c. se mancano gli estremi di pubblicazione apposti dalla cancelleria.
  • La Corte di cassazione deve poter verificare direttamente l'esistenza giuridica e l'identificazione esatta del provvedimento impugnato; non può basarsi su mere dichiarazioni delle parti o dei difensori.
  • Se il ricorso è improcedibile, la Corte non esamina i motivi di impugnazione e dà atto, quando dovuto, della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveRicorso per cassazione
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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