Cassazione Civile, Ordinanza n. 20788/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, emesso sulla base di PVC della Guardia di Finanza, con recupero di ricavi non dichiarati, costi indeducibili, indebita detrazione IVA e sopravvalutazione delle rimanenze finali. L'Ufficio contestava inoltre che un finanziamento soci infruttifero fosse stato effettuato con ricavi non contabilizzati e che una pluralità di cessioni frazionate di beni integrasse in realtà una cessione d'azienda soggetta a imposta di registro. In appello, l'Agenzia otteneva riforma della decisione di primo grado, ma la società rimaneva contumace. Con il ricorso per cassazione la contribuente proponeva sette motivi; il primo denunciava la nullità della sentenza per violazione delle norme sul processo tributario e sulla notificazione, deducendo la mancanza di notifica dell'appello o, comunque, la mancanza della prova della sua notifica e quindi la mancata instaurazione del contraddittorio. Gli altri motivi investivano la sentenza per violazione di legge e vizi motivazionali, ma restavano subordinati all'esito del primo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: nel fascicolo non risultava depositato l'avviso di ricevimento della notifica dell'appello effettuata a mezzo posta, né era provata la sua produzione in appello. Poiché nel processo tributario l'appello notificato direttamente per posta è inammissibile se, nel termine di legge, non viene depositato l'avviso di ricevimento, la sentenza d'appello pronunciata nonostante tale vizio doveva essere cassata senza rinvio, perché il giudizio di appello non avrebbe potuto proseguire. Il primo motivo ha assorbito tutti gli altri. Le spese del giudizio di appello sono state compensate; l'Agenzia è stata invece condannata a rifondere alla contribuente le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
La notificazione diretta a mezzo posta dell'atto processuale è soggetta alle formalità del rito tributario; ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio rileva il perfezionamento della notifica per il destinatario.
Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme del processo tributario sulla notificazione e sul deposito degli atti.
Il deposito dell'originale del ricorso notificato e dell'avviso di ricevimento è richiesto a pena di inammissibilità; la norma serve a consentire al giudice il controllo sulla tempestività dell'impugnazione.
Richiede, per l'appello tributario, il rispetto delle formalità di deposito e notificazione previste per il ricorso introduttivo; la loro violazione comporta inammissibilità del gravame.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di notificazione a mezzo posta.
Richiamato nel motivo di ricorso quale parametro del contraddittorio processuale.
Consente l'applicazione, in cassazione, delle conseguenze processuali della nullità della notifica dell'atto introduttivo dell'appello nel processo tributario.
comma terzo, secondo periodo
La Corte lo applica per cassare senza rinvio quando il processo non avrebbe potuto proseguire in appello.
Richiamato quale norma sul termine di decadenza per l'impugnazione, cui è funzionale il controllo della rituale notificazione.
È richiamata per affermare che l'unico documento idoneo a provare l'avvenuta consegna postale è l'avviso di ricevimento.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando l'appello sia notificato direttamente a mezzo posta, il deposito dell'avviso di ricevimento entro il termine di legge è necessario per dimostrare il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario e la regolare instaurazione del contraddittorio.
- La mancanza dell'avviso di ricevimento della notificazione dell'appello integra un vizio processuale radicale che rende l'impugnazione inammissibile; se la CTR decide comunque nel merito, la sentenza deve essere cassata senza rinvio perché il giudizio di appello non avrebbe potuto proseguire.
- La nullità o inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del grado di appello è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, poiché attiene alla regolare costituzione del rapporto processuale.
- In sede di legittimità, quando il ricorso denuncia un error in procedendo, la Corte può accedere direttamente agli atti del fascicolo per verificare la sussistenza del vizio processuale.
- La produzione tardiva, nel giudizio di cassazione, dell'avviso di ricevimento non sana il difetto originario quando il processo di appello era ormai precluso per mancato rispetto delle formalità notificatorie e di deposito.
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