Cassazione Penale, Sentenza n. 44476/2024 del 04/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Milano del 14/05/2024, in seguito a giudizio di rinvio disposto da questa Corte dopo parziale annullamento della sentenza d'appello originaria. Quitadamo denuncia vizio di motivazione per mancata autonoma valutazione della prova sulla responsabilità penale. Mantuano articola tre motivi: (1) erronea applicazione degli artt. 599-bis e 627 c.p.p. per non aver recepito un nuovo concordato sulla pena nel giudizio di rinvio; (2) omessa motivazione sulla mancata applicazione della pena concordata; (3) mancata rivalutazione della confisca per sproporzione (art. 240-bis c.p.) dopo che alcune imputazioni di furto erano divenute improcedibili a seguito del d.lgs. 10/10/2022 n.150 (cambiamento della procedibilità).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che il giudizio di rinvio fosse limitato al trattamento sanzionatorio (determinazione della pena) a seguito della sentenza rescindente; le questioni sulla responsabilità penale e sulla confisca erano divenute irrevocabili o erano già state dichiarate inammissibili dalla sentenza rescindente, per cui era precluso riesaminare quei profili (art. 628, comma 2 c.p.p.). Quanto al mancato recepimento di un nuovo concordato nel rinvio, la Corte ha ritenuto che i giudici del rinvio abbiano motivatamente dedotto l'assenza di margini di discrezionalità tali da poter accogliere una nuova concordanza, avendo dovuto semplicemente decurtare le parti di pena riferibili ai reati ora improcedibili e rideterminare la pena di conseguenza. Infine la sentenza ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Regola il concordato (patteggiamento) in appello; la Corte evidenzia che il concordato in sede di rinvio è ammissibile solo nei limiti in cui il giudice del rinvio conservi margini di discrezionalità utili ad accogliere la proposta.
Definisce gli ambiti di autonomia del giudice del rinvio rispetto alla sentenza rescindente; qui utilizzato per spiegare che il giudice del rinvio doveva limitarsi alla ricalculazione della pena nei termini fissati dalla sentenza rescindente.
art. 628, comma 2 cod. proc. pen.
Impone il divieto di riproporre in cassazione questioni già decise dalla Corte di cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che tentavano di riesaminare profili già definiti dalla sentenza rescindente.
Norma sulla confisca per sproporzione: la Corte ha ritenuto che la censura sulla confisca fosse già stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità nella precedente decisione, ragion per cui la statuizione è diventata irrevocabile.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha modificato la procedibilità di talune fattispecie di furto rendendole perseguibili a querela di parte; la Corte di cassazione, nella precedente sentenza rescindente, aveva annullato alcune condanne per improcedibilità in assenza di querela, circostanza che ha inciso sul calcolo complessivo della pena.
Ha reintrodotto il patteggiamento in appello; la Corte richiama che, nonostante la possibilità di concordato in appello, nel giudizio di rinvio la sua ammissibilità dipende dai margini di discrezionalità residui del giudice del rinvio.
Norma sul delitto di furto (richiamata in relazione alle imputazioni annullate); utilizzata per contestualizzare le fattispecie rese improcedibili dal decreto legislativo citato.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla parzialmente una sentenza e rinvia limitando il giudizio al trattamento sanzionatorio, il giudice del rinvio non può riesaminare la responsabilità penale né altri profili già resi irrevocabili dalla sentenza rescindente.
- Il concordato (patteggiamento) è in linea di principio ammissibile anche in sede di rinvio/appello, ma solo se il giudice del rinvio conserva effettivi margini di discrezionalità; in mancanza di tali margini il giudice non è tenuto a recepire l'accordo delle parti.
- Non è consentito riproporre in Cassazione questioni già decise dalla Corte (divieto previsto dall'art. 628 c.p.p.); le censure riguardanti punti già trattati dalla sentenza rescindente sono inammissibili.
- La confisca per sproporzione può essere revocata solo se l'impugnazione precedente è formulata con la necessaria specificità; altrimenti la statuizione può acquisire irrevocabilità.
- Modifiche legislative che incidono sulla procedibilità (es. d.lgs. n.150/2022) possono rendere improcedibili alcune imputazioni e richiedere una ricalcolazione della pena complessiva, ma non cancellano automaticamente gli effetti del giudicato su questioni già decise con specificità.
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