Cassazione Penale, Ordinanza n. 10260/2025 del 13/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 19/09/2024 che aveva disposto la proroga del regime speciale di detenzione ex art. 41-bis ord. pen. L'unico motivo, formalmente sussunto sotto l'art. 606, lett. b), c.p.p., denunciava in realtà vizi motivazionali: omessa valutazione dell'attualità delle condizioni che giustificano il regime speciale, manifesta illogicità della motivazione e erronea ricostruzione degli elementi di fatto posti a base della decisione. In sostanza, il ricorso contestava la rilevanza degli elementi valorizzati dal giudice di sorveglianza per affermare l'attuale pericolo di ripresa dei collegamenti con ambienti della criminalità organizzata, sostenendo che tali dati fossero irrilevanti, equivoci o non pertinenti e che mancassero fatti sopravvenuti idonei a dimostrare la perdurante pericolosità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, in sede di legittimità avverso il provvedimento sulla proroga del 41-bis, sono deducibili solo vizi di violazione di legge; inoltre, la motivazione dell'ordinanza impugnata era ritenuta congrua e basata su elementi specifici: permanenza della capacità del condannato di mantenere collegamenti con l'associazione criminale di riferimento, operatività attuale del sodalizio, emergenze investigative recenti e assenza di segnali di effettiva dissociazione o di recupero alla legalità. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
formalmente proposto ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Nel caso concreto il motivo, pur formalmente qualificato come violazione di legge, attingeva in realtà profili di motivazione non deducibili nei termini prospettati.
art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen.
ai sensi dell'art. 41bis, comma 2sexies, ord. pen., avverso il provvedimento impugnato dinanzi alla Corte di cassazione possono essere denunciati solo vizi di violazione di legge
Nel giudizio di legittimità contro la proroga del regime speciale sono deducibili solo vizi di violazione di legge.
art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354
ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354
La proroga richiede l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, mediante una valutazione di merito dei parametri indicati dalla norma.
art. 41-bis, comma 2-bis, ord. pen.
tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2bis della norma citata
I parametri legali non sono tassativi e la valutazione può fondarsi su tutti gli elementi rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro la proroga del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. sono deducibili solo vizi di violazione di legge, mentre censure che investono la mera motivazione o la rivalutazione del fatto non sono ammissibili nei limiti del controllo di legittimità.
- Ai fini della proroga del 41-bis non è necessario che emergano esclusivamente fatti sopravvenuti: l'attuale capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale può essere desunta da un apprezzamento complessivo di elementi anche non sopravvenuti, purché significativi della perdurante pericolosità.
- È sufficiente una motivazione che dia conto del ruolo del condannato nel sodalizio, dell'operatività attuale dell'organizzazione, di elementi recenti indicativi della permanenza dei legami e dell'assenza di concreti segni di dissociazione o recupero alla legalità.
- Quando il provvedimento impugnato contiene una motivazione congrua e specifica sulla permanenza del pericolo di collegamenti con la criminalità organizzata, la doglianza che si limiti a una diversa lettura degli elementi di fatto è inammissibile.
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