Cassazione Penale, Ordinanza n. 08949/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza sulla mera eccessività della pena non è deducibile contro la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. Non essendo configurabile un vizio rientrante nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. dal G.i.p. del Tribunale di Bari per un reato in materia di stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: l'eccessività della pena applicata. La Corte ha però rilevato che tale censura non rientra tra i motivi deducibili avverso la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché il ricorso è ammissibile solo per questioni attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato come norma incriminatrice per il reato in materia di stupefacenti contestato all'imputato.
Indica la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, oggetto del ricorso.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
Delimita in modo tassativo i motivi deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; la censura sulla eccessività della pena è estranea a tale elenco.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con esclusione delle censure sulla mera congruità o eccessività della pena se non si traducono in illegalità della stessa.
- La doglianza sulla misura della pena è deducibile soltanto quando deduca un vizio di legalità della sanzione, non quando si limiti a contestarne l'opportunità o la severità entro i limiti concordati.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle Ammende.
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