Ordinanza n. 1166/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento reiettivo del 24.12.2025 prot. mpi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0105529, con cui è stata rigettata la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero (SPAGNA), ai fini dell’esercizio della professione di docente nella scuola di istruzione secondaria di II grado, per la seguente disciplina: ADSS - SPEC. SOSTEGNO (SOLO CON ABILITAZIONE) SCUOLE SEC DI II GRADO; - del preavviso di rigetto recante invito a presentare osservazioni ex art. 10-bis L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.; - nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se sconosciuto e non comunicato alla odierna parte ricorrente; e per l’adozione di ogni altro provvedimento invocato nelle conclusioni di seguito enunciate e rassegnate;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna per l'esercizio della professione docente nelle scuole secondarie di secondo grado, nonché il preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'amministrazione ha rigettato la domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero per la disciplina ADSS, specializzazione per il sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il diniego era fondato, tra l'altro, sull'assenza di natura abilitante del titolo e sulle divergenze tra i programmi formativi estero e italiano. In sede cautelare, il Collegio ha rilevato profili di possibile insufficienza dell'istruttoria e della motivazione, poiché l'amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato la documentazione completa relativa all'iter formativo, incluso il piano analitico del corso di studi, né l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento. Il Collegio ha inoltre considerato già superate le argomentazioni relative alla natura non abilitante del titolo alla luce dell'Adunanza plenaria n. 18-22/2022 e ha sottolineato la necessità di una motivazione rigorosa sulle differenze formative, in ragione dei principi europei sul riconoscimento dei titoli professionali, della tutela del mercato interno e della libera circolazione dei lavoratori. Ha infine rilevato che le differenze formative possono essere colmate mediante adeguate misure compensative.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento, sospendendo l'efficacia del provvedimento di diniego fino alla cessazione del contratto di insegnamento sul sostegno a tempo determinato, in essere fino al 30 giugno 2026. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nella possibile inadeguata valutazione della documentazione formativa e dell'esperienza professionale, nella non persuasività della motivazione sull'assenza di natura abilitante del titolo e nella necessità di un esame rigoroso delle divergenze formative, anche considerando la possibilità di misure compensative. Il periculum in mora è stato collegato al pregiudizio derivante dalla titolarità del contratto di insegnamento sul sostegno a tempo determinato. La tutela è stata limitata temporalmente alla cessazione del contratto. Il TAR ha disposto che l'udienza di merito sia fissata con separato avviso, previa manifestazione dell'interesse della ricorrente alla trattazione, e ha compensato le spese della fase cautelare per la presenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti.
Norme richiamate
Sussistono i presupposti di cui al citato articolo 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare
La disposizione costituisce la base per la concessione della sospensione cautelare del provvedimento impugnato, ritenuta necessaria in presenza di profili di fumus e del pregiudizio connesso alla prosecuzione del rapporto di insegnamento.
preavviso di rigetto recante invito a presentare osservazioni ex art. 10-bis L. n. 241/1990
La norma è richiamata quale fondamento del preavviso di rigetto impugnato, senza che l'ordinanza definisca uno specifico vizio autonomo relativo a tale atto.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in un altro Stato membro presenta profili di fumus boni iuris quando l'amministrazione non abbia valutato integralmente la documentazione sull'iter formativo, compreso il piano analitico degli studi, e l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
- Le argomentazioni fondate sull'assenza di natura abilitante del titolo estero non possono essere reiterate in contrasto con i principi già affermati dall'Adunanza plenaria in materia di riconoscimento dei titoli professionali.
- La motivazione sulle divergenze tra i programmi formativi dello Stato di origine e dello Stato ospitante deve essere rigorosa e concreta, anche in considerazione degli obiettivi europei di riconoscimento dei titoli professionali, rafforzamento del mercato interno e libera circolazione dei lavoratori.
- Le differenze formative tra gli ordinamenti possono essere colmate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative; pertanto, esse non giustificano automaticamente il diniego di riconoscimento del titolo.
- La titolarità di un contratto di insegnamento a tempo determinato può integrare un pregiudizio cautelare idoneo a giustificare la sospensione del diniego di riconoscimento, con efficacia temporalmente limitata alla cessazione del contratto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 23 feb 2026Ordinanza n. 128/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 feb 2026Ordinanza n. 129/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 feb 2026Ordinanza n. 130/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 feb 2026Ordinanza n. 521/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 23 feb 2026Ordinanza n. 522/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 23 feb 2026Ordinanza n. 523/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →