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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35677/2026 del 08/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 26 novembre 2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Forlì per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale continuata aggravata perché commessa ai danni della coniuge e lesioni personali ai danni della moglie. I reati erano stati unificati dal vincolo della continuazione; riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante contestata, era stata inflitta la pena di tre anni e dieci mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie e al risarcimento dei danni, liquidati in complessivi 50.000 euro in favore della parte civile. L’imputato ha proposto otto motivi. Primo: ha denunciato l’inutilizzabilità della certificazione universitaria prodotta dalla parte civile, contestando sia il potere certificativo del docente sia l’uso del documento come prova del fatto narrato, anziché del suo rilascio. Secondo e terzo: ha dedotto travisamento e carenza di motivazione sulla testimonianza di un ex coinquilino, sostenendo che la persona offesa frequentasse più assiduamente l’abitazione condivisa e che il teste avrebbe descritto la relazione coniugale come normale e priva di violenze. Quarto: ha contestato il valore di riscontro attribuito alla testimonianza di una vicina, che aveva riferito un solo episodio e confidenze rese nell’immediatezza, non individualizzanti. Quinto e sesto: ha contestato il valore probatorio e la lettura della testimonianza di una psichiatra, sostenendo che le confidenze della persona offesa erano temporalmente vicine al processo e che la deposizione lasciava dubbi sulle modalità dell’asserito isolamento. Settimo: ha denunciato violazione dei criteri di valutazione della prova e motivazione illogica riguardo ai messaggi WhatsApp, sostenendo che la persona offesa li avesse inizialmente disconosciuti e avesse attribuito a terzi l’accesso al proprio account. Ottavo: ha censurato la valutazione della credibilità della persona offesa in relazione al contenzioso patrimoniale e di divorzio pendente in Iran, prospettando un movente economico e lamentando l’omessa considerazione delle rinunce effettuate in quella sede.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo era inammissibile perché la questione sulla certificazione non era stata proposta in appello; inoltre non ricorreva un’inutilizzabilità patologica: il documento era stato prodotto dalla parte civile e acquisito in contraddittorio senza opposizione, e il ricorrente non aveva dimostrato la decisività dell’elemento con la prova di resistenza. I motivi secondo e terzo sono stati ritenuti fattuali e diretti a ottenere una nuova lettura delle prove: la sentenza d’appello aveva considerato la deposizione dell’ex coinquilino e non presentava travisamenti né omissioni decisive. Anche i motivi quarto, quinto e sesto sono stati dichiarati inammissibili perché sollecitavano una rivalutazione delle deposizioni; i giudici di merito avevano legittimamente apprezzato le testimonianze, anche quanto alle circostanze direttamente osservate dalle testi e al loro valore di riscontro complessivo. Il settimo motivo è stato respinto come inammissibile: la Corte d’appello aveva esaminato integralmente la deposizione e aveva escluso che vi fosse stato un radicale disconoscimento dei messaggi, ritenendo inoltre il loro tono affettuoso compatibile con la soggezione descritta. L’ottavo motivo è stato dichiarato inammissibile: la motivazione sul contenzioso iraniano e sull’assenza di un uso strumentale della denuncia era stata ritenuta logica e completa, anche alla luce della cronologia delle iniziative e delle rinunce economiche e alle altre pretese. La condanna è quindi rimasta definitiva. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; la liquidazione è stata demandata alla Corte d’appello di Bologna con separato decreto.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La doglianza è certamente inammissibile in quanto presentata fuori dai casi consentiti, secondo la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen.

    Una censura proposta per la prima volta in cassazione, che non attiene a un’ipotesi rilevabile d’ufficio, è inammissibile se non è stata devoluta con i motivi d’appello.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    La doglianza è certamente inammissibile in quanto presentata fuori dai casi consentiti, secondo la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen.

    La cognizione della Corte di cassazione sulle questioni non dedotte in appello è circoscritta ai casi consentiti dalla legge; fuori da tali casi, la censura nuova è inammissibile.

  • art. 191 c.p.p.

    Il disposto di cui all'art. 191 cod. proc. pen. evocato dal ricorrente individua soltanto la sanzione, costituita dalla inutilizzabilità assoluta, delle prove acquisite in violazione di un divieto stabilito dalla legge, in specie la violazione delle norme processuali che regolano la formazione della prova o in violazione di regole procedimentali espressive di principi o disposizioni costituzionali o sovranazionali.

    L’inutilizzabilità prevista dall’art. 191 c.p.p. presuppone l’acquisizione della prova in violazione di un divieto legale; non basta invocare la norma senza individuare il divieto violato.

  • art. 234 c.p.p.

    L’art. 234 cod. proc. pen., che presidia l'acquisizione delle prove documentali quale quella in discorso, non stabilisce alcun divieto quanto ai contenuti valutabili, fatta eccezione per il comma 3, che riguarda le voci correnti nel pubblico o la moralità in generale delle parti e degli altri attori del processo.

    La disciplina delle prove documentali non vieta, in generale, la valutazione dei contenuti rappresentativi del documento, salvo i limiti espressamente previsti dal comma 3.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    L'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi.

    Il vizio di motivazione rilevante in cassazione deve essere evidente; non consente una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove.

  • art. 192 c.p.p.

    Secondo il consolidato assegnamento di questa Corte di legittimità tali riscontri non devono risolversi in una prova autonoma del fatto da dimostrare, né investire ciascun elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, essendo sufficiente che consistano in elementi esterni, certi e obiettivi, idonei a corroborare, nel loro complesso, l'attendibilità della fonte dichiarativa e la compatibilità del narrato con il quadro probatorio acquisito.

    Quando siano utilizzati riscontri esterni a sostegno di una dichiarazione, essi non devono provare autonomamente il fatto o ciascun elemento del reato, ma possono corroborare nel loro complesso l’attendibilità della fonte e la compatibilità del racconto con il quadro probatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

    Dichiarato inammissibile il ricorso, in assenza di una causa di incolpevole determinazione dell’inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

  • art. 541 c.p.p.

    Il ricorrente va condannato, inoltre, in base al disposto dell'art. 541 cod.proc.pen., in via generica, alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; spetterà, poi, alla Corte di appello di Bologna che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione di tali spese mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n.115/2002.

    L’imputato soccombente può essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile; quando questa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione è demandata al giudice individuato dalla decisione secondo la procedura richiamata.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    Spetterà, poi, alla Corte di appello di Bologna che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione di tali spese mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n.115/2002.

    La liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato è demandata al giudice competente mediante decreto di pagamento.

  • art. 83 d.P.R. 115/2002

    Spetterà, poi, alla Corte di appello di Bologna che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione di tali spese mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n.115/2002.

    Il decreto di pagamento costituisce la modalità indicata per liquidare le spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione la censura relativa a una questione non proposta in appello, salvo che ricorra un’ipotesi consentita di deduzione per la prima volta o rilevabile d’ufficio; l’eccezione di inutilizzabilità patologica non può essere utilizzata per sottrarre la questione alle regole di devoluzione se tale patologia non sussiste.
  • L’art. 191 c.p.p. sanziona l’acquisizione probatoria avvenuta in violazione di un divieto stabilito dalla legge; la parte che deduce l’inutilizzabilità deve individuare il divieto concretamente violato.
  • La produzione e acquisizione di un documento nel contraddittorio, senza opposizione della difesa, non comportano di per sé inutilizzabilità; la censura deve inoltre confrontarsi con la decisività dell’elemento mediante la prova di resistenza.
  • In presenza di una doppia conforme, il ricorso per cassazione non può ottenere una nuova lettura delle prove. Il travisamento è deducibile nei limiti in cui sia indicato un errore percettivo manifesto, quale l’attribuzione al dichiarante di parole non dette o l’omessa considerazione di un dato probatorio decisivo, non quando si proponga una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • Il controllo di legittimità sul vizio di motivazione riguarda la coerenza logico-argomentativa della decisione e non la ricostruzione del fatto o la preferibilità di una diversa valutazione probatoria; l’illogicità rilevante deve essere manifesta.
  • La deposizione della persona offesa può costituire prova piena e non necessita necessariamente di riscontri, ma il giudice deve vagliarne con particolare attenzione la credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca, specialmente quando la persona offesa si sia costituita parte civile.
  • Gli elementi esterni utilizzati come riscontro non devono costituire una prova autonoma del fatto né coprire ciascun elemento della fattispecie; possono essere valutati nel loro complesso per corroborare l’attendibilità della fonte e la compatibilità del narrato con il quadro probatorio.
  • La motivazione sulla credibilità della persona offesa va apprezzata considerando il complesso del quadro probatorio: l’omessa o diversa valutazione di singoli elementi, se non manifestamente decisivi, non determina di per sé un vizio censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMaltrattamenti contro familiari e conviventiViolenza sessualeLesioni
RamiProcesso penaleDelitti contro la famigliaReati sessualiDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

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