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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21619/2021 del 28/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di usucapione di un immobile, respinta dal tribunale. In appello la parte soccombente impugnava la decisione, ma la Corte d'appello dichiarava l'impugnazione inammissibile ritenendo il gravame non conforme all'art. 342 c.p.c. come novellato, perché non avrebbe indicato specificamente le parti della sentenza da riformare, le modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti e il nesso causale tra errore denunciato e decisione. La parte ricorrente per cassazione deduceva: 1) questione di legittimità costituzionale dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 54 D.L. 83/2012 conv. in L. 134/2012 per asserita carenza dei presupposti di necessità e urgenza ex art. 77 Cost.; 2) violazione dell'art. 342 c.p.c. per erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello, sostenendo che l'atto conteneva una chiara critica alla sentenza e mirava alla sua riforma integrale; 3) violazione dell'art. 1141 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, per non avere riconosciuto la presunzione di possesso; 4) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., per l'errata allocazione dell'onere della prova sul possesso utile all'usucapione; 5) violazione degli artt. 115 e 1158 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, in relazione alla valutazione delle prove e della residenza anagrafica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 342 c.p.c., poiché la riforma dell'appello rientrava in un disegno normativo unitario e il differimento dell'entrata in vigore non escludeva la necessità e urgenza. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l'appello era stato erroneamente dichiarato inammissibile: la specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c. non richiede formule sacramentali, né la formale indicazione delle parti della sentenza da impugnare o un progetto alternativo di decisione, essendo sufficiente una chiara individuazione delle questioni contestate e una critica argomentata alla decisione di primo grado. Sono stati dichiarati assorbiti il terzo, quarto e quinto motivo, perché il giudice del rinvio dovrà riesaminare il merito della domanda di usucapione alla luce dell'ammissibilità dell'appello. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    come riformulato dall'art. 54 D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012

    l'appello deve contenere la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, senza formule sacramentali né progetto alternativo di decisione

  • art. 77 Cost.

    la verifica della decretazione d'urgenza riguarda solo l'evidente mancanza dei presupposti di necessità e urgenza; il differimento dell'entrata in vigore non esclude di per sé tali presupposti

  • art. 348 bis c.p.c.

    richiamato come parte del disegno organico di riforma del giudizio di appello

  • art. 348 ter c.p.c.

    richiamato come parte del disegno organico di riforma del giudizio di appello

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato come parte del disegno organico di riforma del giudizio di appello, in tema di regime delle prove

  • art. 1141 c.c.

    la parte ricorrente invocava la presunzione di possesso; la Corte richiama il principio nell'ambito della censura sul merito, senza deciderlo perché assorbito

  • art. 2697 c.c.

    invocato quale norma sul riparto dell'onere della prova, ma le doglianze sono assorbite

  • art. 2729 c.c.

    invocato in relazione alle presunzioni semplici, ma la censura è assorbita

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è assorbita

  • art. 1158 c.c.

    invocato quale norma sull'usucapione, ma la censura è assorbita

Massime di principio

  • L'art. 342 c.p.c., nel testo novellato, non impone formule sacramentali né la redazione di un progetto alternativo di sentenza: l'appello è specifico quando consente di individuare con chiarezza le parti della decisione contestate e le ragioni della critica.
  • Ai fini della specificità dei motivi di appello è sufficiente una critica argomentata e puntuale alla sentenza di primo grado; la riproposizione di questioni già dedotte in primo grado non determina di per sé inammissibilità, se la censura è comprensibile e riferita alle statuizioni impugnate.
  • La valutazione di costituzionalità delle norme introdotte con decreto-legge per difetto dei presupposti di necessità e urgenza è ammessa solo in presenza di un'evidente carenza di tali presupposti; il solo differimento dell'entrata in vigore non basta a escluderli.
  • Quando l'appello è erroneamente dichiarato inammissibile, le questioni di merito restano assorbite e devono essere riesaminate dal giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della provaGiudicato

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