Cassazione Penale, Sentenza n. 23797/2022 del 20/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 05/10/2021 lamentando l'omessa applicazione della congiunta pena pecuniaria prevista per il reato contestato (art. 334 c.p.), sostenendo che tale omissione aveva determinato una pena illegale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività: il termine di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p. decorre dalla comunicazione al P.G. ai sensi dell'art. 548, comma 3 c.p.p., avvenuta il 6 ottobre 2021; il ricorso, pur depositato presso la segreteria del P.G. il 20 ottobre 2021, è pervenuto alla cancelleria del Tribunale solo il 25 ottobre 2021, oltre il termine stabilito. Pertanto il gravame non è stato esaminato nel merito e la sentenza impugnata resta impregiudicata.
Norme richiamate
norma delittuosa applicata in primo grado; la censura del P.G. riguarda l'omissione della pena pecuniaria connessa al reato
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020
disposizioni emergenziali che hanno consentito la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti
art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
stabilisce il termine di quindici giorni per proporre il ricorso per cassazione, termine perentorio che qui è stato rispettato in modo formale dal deposito presso la segreteria del P.G. ma non dal ricevimento in cancelleria
art. 548, comma 3, cod. proc. pen.
indica la comunicazione al P.G. dalla quale decorre il termine per proporre il ricorso: la corretta determinazione della data di decorrenza è stata centrale per rilevare la tardività
Massime di principio
- Il termine per proporre ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione prevista dall'art. 548, comma 3 c.p.p.; è essenziale calcolare correttamente la data di decorrenza.
- Il deposito del ricorso presso la segreteria del Procuratore Generale non è sufficiente a garantire l'ammissibilità se la cancelleria destinatrice non riceve l'atto entro il termine perentorio: verificare la trasmissione efficace alla cancelleria competente.
- La tardività del ricorso determina l'inammissibilità e impedisce l'esame del merito, anche se la censura relativa a vizi di pena (es. omissione della pena pecuniaria) fosse fondata.
- Le norme che consentono la trattazione senza intervento delle parti (es. d.l. n.137/2020) non sanano i vizi procedurali di tempestività degli atti.
- In casi simili, conservare e produrre prove certe della data di trasmissione al destinatario (ricevute, segnature, PEC ove ammessa) e, se necessario, attivare canali che assicurino la ricezione entro il termine perentorio.
Testo integrale
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