Cassazione Penale, Sentenza n. 23792/2022 del 20/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Negro, medico dipendente dell'ASL di Lecce autorizzata all'attività libero professionale intramuraria presso uno studio specifico, è stata accusata di peculato per essersi appropriata di 1.250 euro (pari al 15,93% di somme ricevute) trattenendo la quota dovuta all'ASL su compensi percepiti da pazienti. Il ricorso contestava: (i) la qualificazione come peculato sostenendo che le prestazioni sarebbero state svolte in uno studio diverso e talune su base intuitu personae, quindi la disponibilità delle somme non deriverebbe "in ragione dell'ufficio o del servizio"; (ii) l'eventuale riconducibilità a truffa; (iii) la mancanza di prova decisiva sul nesso fra contatto pubblico e visite; (iv) il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 c.p. per la restituzione; (v) vizio di motivazione sulla quantificazione dell'aumento di pena per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi (1°-4°), confermando la responsabilità per peculato: i giudici di merito hanno accertato che le visite erano originate da un contatto con la ASL e che le somme trattenute erano percepite in ragione dell'ufficio, sicché l'appropriazione integra peculato anche se le prestazioni avvennero in studio diverso da quello autorizzato. Tuttavia la Corte ha accolto parzialmente il ricorso (5° e 6° motivi): ha annullato la sentenza limitatamente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 c.p. (non chiarito perché la restituzione non avrebbe risarcito integralmente) e alla quantificazione dell'aumento per continuazione, rimettendo tali punti ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per nuovo giudizio. Per il resto la sentenza di merito è dichiarata irrevocabile e l'imputata è condannata a rifondere le spese del presente grado alla ASL (liquidate in euro 3.510,00 oltre accessori).
Norme richiamate
"in ragione dell'ufficio o del servizio"
La Corte richiama che il possesso qualificato dalla ragione di ufficio può derivare non solo dalla competenza funzionale formale ma anche da un nesso funzionale e giuridico che renda la disponibilità delle somme riconducibile all'esercizio della pubblica funzione; se il possesso deriva da un affidamento intuitu personae o da situazione contra legem, il peculato è escluso. Nel caso concreto anche se le visite furono in studio diverso, la disponibilità del denaro discendeva dal rapporto con l'ASL e quindi integra peculato.
art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen. (attenuante)
La Corte ha ritenuto non sufficientemente motivata la decisione di non riconoscere l'attenuante in relazione alla restituzione delle somme: è necessario che il giudice spieghi perché la restituzione non costituisce risarcimento integrale ai fini dell'applicazione dell'attenuante.
art. 61, n. 9 cod. pen. (circostanza aggravante relativa all'abuso di poteri in truffa)
La sentenza richiama il criterio di distinzione tra peculato e truffa: il peculato riguarda appropriazione di somme di cui il pubblico ufficiale ha già la disponibilità per ragione d'ufficio; la truffa aggravata richiede artifizi o raggiri finalizzati a procurarsi il possesso. Nel caso non è stato accertato un meccanismo fraudolento volto ad acquisire somme cui l'agente non aveva previamente disponibilità.
Delibera n. 3755 del 25.11.2009 (regolamento intramoenia di ASL)
Richiamata in motivazione difensiva come possibile fonte di sospensione disciplinare e di violazione organizzativa; la Corte rileva che la mera violazione delle disposizioni organizzative (svolgere visite in studio diverso) non è di per sé sufficiente a escludere il nesso funzionale richiesto per il peculato, se persiste il titolo derivante dal rapporto con l'ASL.
Massime di principio
- Il peculato può sussistere anche quando il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio si appropri delle somme percepite "per ragione dell'ufficio" anche se l'attività è svolta in sedi diverse dall'autorizzazione, purché sussista un nesso funzionale e giuridico tra la disponibilità delle somme e la funzione pubblica.
- Se la disponibilità del denaro deriva da un affidamento puramente intuitu personae o da una situazione evidentemente contra legem, l'ipotesi di peculato è esclusa e può porsi la questione della diversa tipificazione (es. truffa) a seconda del modo di acquisizione del possesso.
- La distinzione fra peculato e truffa dipende essenzialmente da come si acquista il possesso: peculato se il soggetto aveva già la disponibilità per ragione d'ufficio; truffa se il possesso è conseguito tramite artifizi o raggiri.
- La restituzione delle somme può concorrere all'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 c.p., ma il giudice deve motivare chiaramente se e perché tale restituzione non costituisce risarcimento integrale rilevante ai fini dell'attenuante.
- L'aumento di pena per continuazione richiede una motivazione espressa e specifica: in mancanza la decisione è soggetta ad annullamento e rinvio.
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