Cassazione Penale, Sentenza n. 23799/2022 del 20/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile impugna la sentenza che ha confermato l'assoluzione degli imputati dall'accusa di omissione di atti d'ufficio ex art. 328, comma 2 c.p., sostenendo che i giudici di merito hanno errato nella valutazione del compendio probatorio. Il ricorrente deduce che dall'interrogatorio di Pennisi, dall'esame dibattimentale di Cannata e dalla documentazione prodotta risulterebbe provata la conoscenza, da parte dei resistenti, della 'diffida' del 23/4/2013 e quindi la sussistenza dell'elemento psicologico del reato (consapevolezza dell'omissione). Chiede l'annullamento per vizio di motivazione e travisamento della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivi generici e manifestamente infondati. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse compiutamente esaminato il materiale probatorio (documenti, note e dichiarazioni) e che non sussistesse un errore di travisamento tale da disarticolare il ragionamento probatorio. In particolare, è stato valorizzato il fatto che la documentazione comprovante una risposta (nota del 30 ottobre 2013) risultava presente e sottoscritta, nonché la mancanza di elementi certi sull'effettiva conoscenza della diffida in data anteriore. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 328, comma 2, cod. pen.
La Corte sottolinea che per configurare il reato è necessaria la prova della consapevolezza del pubblico ufficiale o dell'incaricato di servizio di aver ingiustificatamente omesso di dare risposta alla intimazione del privato; senza prova certa del momento di conoscenza della diffida l'elemento psicologico non può ritenersi acquisito.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di esposizione dei motivi nel ricorso per cassazione: il ricorso è stato presentato nei termini sintetici previsti e la Corte richiede motivi specifici e non generici per ritenere ammissibile la censura.
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 (conv. legge n. 176/2020) e art. 16, comma 1, d.l. 228/2021 (conv. legge n. 15/2022)
La causa è stata trattata con procedura scritta prevista dalla normativa emergenziale: la Corte conferma l'utilizzo della procedura scritta nel procedimento di cassazione per il periodo indicato.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758)
Richiamato il principio secondo cui il vizio di travisamento della prova è apprezzabile solo se l'errore denunciato è idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio rendendo illogica la motivazione; la valutazione di merito rimane intangibile salvo questa estrema ipotesi.
Massime di principio
- Per il reato di omissione di atti d'ufficio ex art. 328, comma 2 c.p. è indispensabile provare non solo l'omissione materiale ma anche la consapevolezza del pubblico ufficiale dell'intimazione: senza prova certa del momento di conoscenza, il reato non sussiste.
- La mancanza di sottoscrizioni o di altri elementi formali che attestino la ricezione di un atto può indebolire decisamente la tesi accusatoria sulla conoscenza anteriore dell'atto da parte dell'ufficio.
- Documenti successivi (es. una nota di risposta protocollata e sottoscritta) possono essere valutati dal giudice come prova che il momento di effettiva conoscenza sia quello più tardivo, escludendo così l'elemento psicologico necessario per il reato.
- In Cassazione non è consentita una mera rilettura alternativa delle prove: il ricorso deve indicare specifici vizi logici o giuridici della motivazione; il generico 'travisamento della prova' è inammissibile se non dimostra come l'errore disarticoli l'intero impianto probatorio.
- Chi propone ricorso deve proporre motivi concreti e circostanziati: censure generiche sulla valutazione della prova vengono respinte e comportano, nel caso, la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende).
- In situazioni analoghe è importante conservare e produrre elementi formali di ricevuta e protocolli, e richiedere al giudice di merito un accertamento puntuale del momento di effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'ufficio interessato.
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