Cassazione Penale, Sentenza n. 23725/2022 del 20/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati ascritti all'imputato si erano estinti per intervenuta prescrizione. Decisione pronunciata il 25/05/2022.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che aveva riqualificato i fatti originariamente ascritti come bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice ai sensi dell'art. 217, comma 2, della legge fallimentare. Il motivo principale del ricorso per cassazione era che, a seguito di tale riqualificazione, i termini massimi di prescrizione dei reati nei capi a) e b) si erano già perfezionati prima della pronuncia di appello. Quanto al capo a), il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi si sarebbe maturato il 9/3/2018, computato dalla data di fallimento del 9/9/2010 della società Fitness Solution s.r.l.; quanto al capo b), il termine sarebbe maturato il 14/1/2019 a decorrere dalla data di fallimento del 14/7/2011 della società Vico Squash s.r.l. In mancanza di sospensioni della prescrizione, quindi, i reati risultavano estinti prima della sentenza di appello del 14/4/2021.
Norme richiamate
legge fallimentare (L. Fall.)
La Corte ha considerato che la riqualificazione dei fatti in bancarotta semplice ai sensi dell'art. 217, comma 2 L. Fall. determina il regime sanzionatorio applicabile e, conseguentemente, il termine massimo di prescrizione da utilizzare per valutare l'estinzione del reato
Massime di principio
- La riqualificazione del reato in sede d'appello può ridurre la pena ed incidere sul termine di prescrizione: è necessario ricalcolare la prescrizione in base alla nuova fattispecie applicata.
- La prescrizione va calcolata a partire dalla data rilevante indicata dalla norma o dalla fattispecie (qui, la data di fallimento) e tenendo conto del termine massimo conseguente alla fattispecie ritenuta dal giudice.
- Se non sussistono sospensioni o interruzioni del corso della prescrizione, questa può maturare anche prima della decisione di appello; in tal caso la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
- In impugnazioni per prescrizione è essenziale verificare con attenzione le date di inizio del termine, la corretta qualificazione giuridica del fatto e la presenza/assenza di sospensioni o interruzioni processuali.
- Chi difende o agisce in giudizio dovrebbe contestare tempestivamente la decorrenza della prescrizione e controllare l'effetto di eventuali riqualificazioni sulle scadenze prescrizionali.
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