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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26923/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (venditore)

La controversia

Una società aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo di alcune fatture relative a merce già consegnata. La società ingiunta aveva proposto opposizione e, in via pregiudiziale, aveva eccepito l’incompetenza territoriale del giudice che aveva emesso il monitorio, sostenendo che fosse competente il Tribunale del luogo della propria sede legale. Il Tribunale aveva accolto l’eccezione, dichiarando la competenza di altro foro e revocando il decreto ingiuntivo. La società creditrice ha quindi proposto regolamento necessario di competenza, deducendo la violazione degli artt. 1182, terzo comma, e 1498, terzo comma, c.c., nonché dell’art. 20 c.p.c., assumendo che, per il pagamento del prezzo nella vendita di cose mobili, il luogo dell’adempimento andasse individuato con la norma speciale dell’art. 1498 c.c. e, quindi, nel domicilio del venditore-creditore, con conseguente competenza del tribunale originariamente adito. La resistente non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha precisato che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la decisione che dichiara l’incompetenza del giudice monitorio va impugnata con regolamento necessario di competenza. Nel merito, ha affermato che, quando si chiede giudizialmente l’adempimento del prezzo di una vendita di beni mobili già consegnati, il criterio del forum destinatae solutionis va ricavato dall’art. 1498, terzo comma, c.c.; se il pagamento non era stato pattuito come contestuale alla consegna e manca una diversa pattuizione, il luogo del pagamento coincide con il domicilio del venditore-creditore. Di conseguenza, ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale originariamente adito, disponendo la riassunzione della causa davanti a quel giudice, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1182, terzo comma, c.c.

    La Corte richiama la norma solo per precisare che, nel caso di credito di prezzo derivante da vendita di beni mobili già consegnati, non è essa la disposizione decisiva per individuare il luogo dell’adempimento, perché opera la norma speciale dell’art. 1498 c.c.

  • art. 1498, terzo comma, c.c.

    Per il pagamento del prezzo della compravendita di beni mobili, in assenza di patto diverso e se il pagamento non è contestuale alla consegna, il luogo dell’adempimento coincide con il domicilio del venditore-creditore.

  • art. 20 c.p.c.

    Il foro facoltativo delle obbligazioni si individua sulla base del luogo in cui l’obbligazione deve essere adempiuta; nel caso di prezzo di vendita di beni mobili, tale luogo va determinato secondo l’art. 1498, terzo comma, c.c.

  • art. 42 c.p.c.

    La decisione del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo che si limiti a dichiarare l’incompetenza è impugnabile con regolamento necessario di competenza.

  • art. 50 c.p.c.

    Dichiarata la competenza del giudice originariamente adito, la causa deve essere riassunta davanti a quel giudice nei termini di legge.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la pronuncia che dichiara l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ha natura di decisione esclusivamente sulla competenza ed è impugnabile soltanto con regolamento necessario di competenza.
  • Ai fini del foro facoltativo delle obbligazioni, il luogo di adempimento va individuato applicando la norma speciale che disciplina il rapporto dedotto in giudizio; nella vendita di beni mobili, per l’azione del venditore volta al pagamento del prezzo, rileva l’art. 1498, terzo comma, c.c.
  • Quando il prezzo di una compravendita di beni mobili non è pattuito come contestuale alla consegna e non vi è una diversa pattuizione, il luogo del pagamento coincide con il domicilio del venditore-creditore.
  • La mera provenienza unilaterale della fattura non esclude, di per sé, l’applicazione del criterio speciale del luogo di adempimento proprio dell’obbligazione di pagamento del prezzo nella compravendita.
  • Accolta la questione di competenza, il giudice designato deve essere quello individuato secondo il foro corretto e la causa va riassunta davanti ad esso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravenditaMora
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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