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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21513/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto in giudizio una società operante nel settore elettrico chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivati da sbalzi di tensione e interruzioni nella fornitura di energia. La convenuta aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e aveva chiamato in causa il gestore della distribuzione elettrica, indicandolo come possibile responsabile del disservizio. Dopo una prima declaratoria di incompetenza per valore e la riassunzione davanti al giudice di pace solo nei confronti della società originaria, il giudizio era stato definito con rigetto della domanda. In appello il soccombente aveva censurato, da un lato, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo chiamato e, dall'altro, la regolazione delle spese processuali. In cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si è dedotta violazione delle norme sulla chiamata del terzo e sull'integrazione del contraddittorio, sostenendo che la domanda si sarebbe dovuta estendere automaticamente anche al terzo e che il giudice avrebbe dovuto disporre l'integrazione; con il secondo si è dedotta violazione delle norme sulle spese, lamentando la mancata compensazione nonostante la asserita soccombenza reciproca.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il ricorrente non aveva assolto l'onere di specifica indicazione del contenuto dell'atto di chiamata del terzo, necessario per verificare se la chiamata integrasse davvero l'ipotesi di estensione automatica della domanda al terzo indicato come vero legittimato passivo; inoltre ha richiamato il principio per cui tale estensione automatica opera solo se il terzo è indicato come effettivo titolare passivo della pretesa e non quando l'attore abbia escluso di voler proporre domanda nei suoi confronti. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la scelta del giudice di merito in tema di compensazione delle spese non è sindacabile in cassazione, salvo il limite della violazione dei presupposti di legge e del divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, poiché il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è stato disatteso, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 106 c.p.c.

    richiamato come norma sulla chiamata del terzo in causa, ma la sua applicazione concreta non è stata esaminata per difetto di specifica indicazione dell'atto richiamato

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato in tema di integrazione del contraddittorio nei giudizi di impugnazione

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla chiamata del terzo e sull'estensione del contraddittorio

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato quale norma invocata per l'integrazione del contraddittorio in appello

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    interpretato nel senso che il ricorrente deve indicare specificamente il contenuto dell'atto su cui il motivo si fonda; la sua violazione rende il motivo inammissibile

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per affermare che la domanda proposta per la prima volta in appello nei confronti del terzo sarebbe nuova e quindi preclusa

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di condanna alle spese secondo il principio di soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in tema di compensazione totale o parziale delle spese, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito nei limiti di legge

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Quando il convenuto chiama in causa un terzo assumendolo come vero legittimato passivo, la domanda dell'attore può estendersi automaticamente al terzo solo se dagli atti risulti che il terzo è stato effettivamente indicato come titolare passivo del rapporto dedotto in giudizio.
  • L'operatività dell'estensione automatica della domanda al terzo dipende dal contenuto concreto della chiamata; chi ricorre per cassazione deve indicare specificamente l'atto e il suo contenuto, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Se l'attore, nel riassumere o proseguire il giudizio, limita la propria domanda al solo convenuto originario ed esclude espressamente di voler chiedere la condanna del terzo chiamato, non può poi invocare in appello l'estensione automatica della domanda a quel terzo.
  • La deduzione della regolazione delle spese processuali è, di regola, insindacabile in cassazione quando si risolva nella censura della valutazione discrezionale del giudice di merito sulla compensazione, salvo violazione del divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa o dei presupposti di legge.
  • In caso di ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013 e respinto o dichiarato inammissibile, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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