Cassazione Penale, Sentenza n. 10013/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il diniego della riabilitazione speciale ex art.70 d.lgs. n.159/2011 relativa alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicata con decreto del Tribunale di Cagliari del 11/09/2015. Il ricorrente deduceva (i) la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art.70 c. 3-5 in rapporto agli artt.3 e 27 Cost. e norme sovranazionali, per la valutazione del decorso del periodo di prova quando parte di esso sia stata trascorsa in stato di detenzione o in misure alternative; (ii) omessa risposta e mancata considerazione di documenti provanti lavoro e frequenza al Serd; (iii) errata interpretazione dell'art.70 e subordinazione a presupposti non previsti dalla norma; (iv) mancata attivazione di poteri istruttori per approfondire valutazioni sulla condotta
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che per la riabilitazione ex art.70 occorrono due requisiti: il requisito temporale (tre anni per pericolosità generica, cinque per pericolosità qualificata dalla cessazione della misura) e il requisito sostanziale della prova costante ed effettiva di buona condotta. La giurisprudenza consolidata interpreta la 'buona condotta' come prova di reale recupero e di rispetto stabile delle regole di convivenza sociale, valutabile solo quando il soggetto sia restituito alla piena libertà; pertanto i periodi trascorsi in esecuzione di pena detentiva o in misura alternativa non valgono ai fini del computo del periodo legale di prova. Nel caso concreto la Corte territoriale ha ritenuto assente la buona condotta: dopo la prima cessazione della misura il ricorrente ha continuato a delinquere (truffe online) e ha commesso atti di evasione durante periodi successivi; la revoca della misura nel 2022 per cessata pericolosità non è stata ritenuta sufficiente a provare un ravvedimento idoneo ai fini della riabilitazione. La censura sulla mancata attivazione di poteri istruttori è stata ritenuta infondata perché non erano emerse questioni dubbie che richiedessero approfondimenti.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle misure di prevenzione)
disposizioni che prevedono il periodo temporale e il requisito della buona condotta per la riabilitazione speciale
La norma richiede sia il termine temporale (tre anni per pericolosità generica, cinque per pericolosità qualificata) sia la prova costante ed effettiva di buona condotta; i periodi trascorsi in esecuzione di pena detentiva o in misura alternativa non computano nel periodo legale di prova perché la buona condotta va accertata quando il soggetto sia fuori dal regime detentivo
art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011
previsione sulla sospensione dell'applicazione della misura di prevenzione in caso di esecuzione di pena
Prevede la sospensione dell'applicazione della misura di prevenzione durante l'esecuzione della pena (con effetti specifici), ma non implica che il periodo detentivo sia automaticamente rilevante ai fini del computo per la riabilitazione; la Corte ha ritenuto che ciò non obblighi a ricalcolare la durata del periodo legale di prova
elenco di divieti e limitazioni imposti ai destinatari delle misure di prevenzione
Rappresenta le conseguenze pratiche della misura che la riabilitazione mira a rimuovere, ma la Corte non ha ritenuto che ciò imponga un diverso computo del periodo di prova stabilito dall'art.70
artt. 3 e 27 Cost.
principi di uguaglianza e funzione rieducativa della pena invocati dal ricorrente
La Corte ha ritenuto infondate le denunce di violazione costituzionale relative a questi articoli, ritenendo ragionevole e coerente l'interpretazione che esclude il computo del periodo detentivo ai fini del periodo legale di prova per la riabilitazione
art. 117 Cost. e norme europee invocate (Protocollo addizionale n.4 CEDU, Carta dei diritti fondamentali UE artt.15,16,52)
richiamo a principi europei sul diritto di circolare, il lavoro e l'impresa
La Corte ha ritenuto che le doglianze basate su tali norme non comportino la declaratoria di illegittimità dell'interpretazione dell'art.70; non è emersa una violazione ragionevole di tali standard nella valutazione del requisito sostanziale della riabilitazione
artt. 666 comma 5 e 683 c.p.p.
potere istruttorio del giudice dell'opposizione
Le doglianze sulla mancata attivazione dei poteri istruttori sono state rigettate: la Corte territoriale ha motivato le proprie conclusioni sulle risultanze documentali esistenti e non ha ravvisato elementi indizianti che richiedessero ulteriori accertamenti
Massime di principio
- Per la riabilitazione ex art.70 c'è bisogno di un doppio requisito: un termine temporale previsto dalla norma e la prova di una buona condotta costante ed effettiva
- I periodi trascorsi in esecuzione di pena detentiva o in misura alternativa non si computano automaticamente nel periodo legale di prova: la valutazione della buona condotta è significativa quando il soggetto è restituito alla piena libertà
- La revoca o la cessazione di una misura di prevenzione non basta di per sé a provare il ravvedimento idoneo alla riabilitazione se il comportamento successivo documenta recidive o condotte incompatibili
- Le censure costituzionali sull'interpretazione dell'art.70 richiedono dimostrare una irragionevole disparità di trattamento o incompatibilità con principi superiori; la giurisprudenza tende a ritenere legittima l'interpretazione che richiede prova effettiva di recupero
- Il giudice non è tenuto ad attivare poteri istruttori se le risultanze documentali sono già chiare e non emergono dubbi specifici che richiedano approfondimenti
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