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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14092/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi riproducessero doglianze di merito già esaminate o che comunque investissero valutazioni di fatto estranee al sindacato di legittimità. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che ne aveva confermato la responsabilità penale per violazione della normativa sul porto e detenzione di arma comune da sparo e per ricettazione di arma. I tre motivi dedotti riguardavano: 1) la riferibilità all'imputato del fucile da caccia, con contestazione in fatto della prova di appartenenza o disponibilità; 2) il rilievo della recidiva; 3) il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha qualificato tali censure come reiterative e di puro fatto, quindi non scrutinabili in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Richiamato indirettamente dal riferimento alla condanna per ricettazione di arma; la decisione non affronta il merito della norma ma presuppone la sua applicazione nella sentenza impugnata.

  • normativa sul porto e la detenzione di arma comune da sparo

    La sentenza impugnata aveva affermato la responsabilità per violazione della disciplina sul porto e detenzione di arma da sparo; la Cassazione non entra nel merito della sussistenza del reato, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure fattuali.

  • art. 606 c.p.p.

    Anche se non espressamente indicato nel testo, la Corte richiama il principio per cui i motivi di ricorso che investono valutazioni di puro fatto o siano reiterativi non hanno cittadinanza nel giudizio di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una rivalutazione del fatto o delle prove, quando la sentenza impugnata abbia già motivatamente affrontato le questioni prospettate.
  • Le doglianze meramente reiterative di argomenti già scrutinati nei gradi di merito non sono idonee a fondare un ricorso ammissibile per cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto alla condanna alle spese processuali e, salvo cause ostative, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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