Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33803/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna per essere rientrato in Italia senza autorizzazione dopo decreto di allontanamento del Prefetto (notificato il 26.7.2016). Due motivi: (1) violazione della normativa sull'allontanamento (art. 20, comma 14, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30) perché la Corte d'Appello non avrebbe verificato l'effettiva sussistenza dei pericoli (sicurezza dello Stato, pubblica sicurezza, ordine pubblico) alla base del decreto prefettizio e non avrebbe considerato il successivo decreto del 2017 poi annullato dal Tribunale di Perugia; (2) vizio nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche, che sono state negate senza tener conto della giovane età del ricorrente, delle condizioni familiari e socio-economiche che avrebbero giustificato il rientro per sostenere la famiglia e nonostante la residuale misura della pena già eseguita per reati successivi.

La decisione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sulla questione dell'impugnazione del provvedimento amministrativo, la Corte ha richiamato il principio per cui il reato di cui all'art. 20 D.Lgs. n. 30/2007 punisce il divieto di reingresso e non l'inosservanza dell'ordine amministrativo; il provvedimento prefettizio era stato eseguito (c'era stata espulsione) e, pertanto, la verifica della legittimità dell'atto doveva essere esperita mediante i rimedi amministrativi o davanti alle sedi specializzate (es.: convalida del Tribunale in caso di esecuzione tramite ordine del Questore). Una disapplicazione ex post non è consentita e il giudice penale non può rimettere in discussione i presupposti di fatto del provvedimento oltre i limiti della sindacabilità incidentale. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto congruo il diniego fondandosi sui precedenti specifici e sulle condanne intervenute dopo il reingresso (tre furti tra fine 2017 e inizio 2018), motivazione giudicata non contraddittoria né carente. Conseguentemente la condanna a 1 anno di reclusione è stata confermata e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 - art. 20, comma 14

    La fattispecie penale punisce il divieto di reingresso nel territorio italiano; non può essere usata dal giudice penale per invalidare ex post il provvedimento amministrativo che era stato eseguito

  • D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 - art. 20, comma 11 e art. 20-ter

    Se l'allontanamento è seguito dall'ordine di esecuzione del Questore, interviene la convalida del Tribunale specializzato: tale procedura costituisce sede competente per la verifica dei requisiti del provvedimento

  • D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 - art. 22

    Prevede i rimedi amministrativi e la possibile sindacabilità del provvedimento prefettizio in sede amministrativa o, per motivi di pubblica sicurezza, dal giudice ordinario; indica che la tutela giurisdizionale è ordinariamente esperibile nelle sedi competenti

  • Codice di procedura penale - art. 606, lett. b)

    Norma richiamata come parametro per l'impugnazione in Cassazione (inosservanza o erronea applicazione di norme di diritto)

  • Codice penale - art. 133

    Elenca gli elementi che il giudice può considerare per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; il giudice del merito può scegliere l'elemento prevalente ed il suo giudizio è insindacabile se motivato

  • Codice penale - art. 62-bis

    Rinvio usato per indicare gli elementi rilevanti ai fini delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che gli elementi negativi (precedenti, reati successivi) precludessero il riconoscimento

Massime di principio

  • Il reato di reingresso nel territorio italiano dopo allontanamento punisce il fatto materiale del rientro non autorizzato; la legittimità dell'atto amministrativo di espulsione/ allontanamento va contestata con i rimedi amministrativi o nelle sedi specializzate, non nel giudizio penale, salvo i limiti della sindacabilità incidentale
  • La sindacabilità dell'atto amministrativo da parte del giudice penale è limitata: non consente una rinnovata valutazione dei presupposti di fatto dell'atto quando l'atto è stato già eseguito e disponibili erano altri rimedi giurisdizionali
  • Per la valutazione delle attenuanti generiche il giudice del merito può basarsi su uno o più elementi ritenuti prevalenti (es. precedenti specifici, condotte successive): tale valutazione è insindacabile in Cassazione se non contraddittoria e sufficientemente motivata
  • La presentazione di provvedimenti amministrativi successivamente annullati non garantisce automaticamente l'assoluzione dal reato di reingresso; se l'atto impugnato era già stato eseguito e non si è fatto valere il rimedio competente, il giudice penale non è tenuto a disapplicarlo
  • In casi analoghi, chi intende difendersi efficacemente dovrebbe tempestivamente proporre i rimedi amministrativi o giurisdizionali specifici contro il provvedimento di allontanamento e raccogliere elementi probatori utili a supportare richieste di attenuanti (età, condizioni familiari e di bisogno, concreta prova di reinserimento e di espiazione della pena)

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.