Cassazione Penale, Sentenza n. 118/2022 del 05/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Moschillo era stato condannato in primo grado e in appello per bancarotta fraudolenta documentale (sottrazione/distruzione delle scritture contabili) e per due ipotesi di bancarotta semplice ex art. 217 LF nn. 3 e 4 (operazioni di grave imprudenza finalizzate a ritardare il fallimento e aggravamento del dissesto per mancata richiesta del fallimento, nonché omissione della nomina dell'organo di controllo ex art. 2477 c.c.). Il ricorrente ha contestato la carenza di motivazione e la violazione di legge: ha sostenuto che le scritture erano comunque segnalate come depositate in un'unità a Forlì (che, secondo la difesa, escluderebbe il dolo specifico e configurerebbe al più l'ipotesi di cui all'art. 220 LF) e ha dedotto che la modifica normativa all'art. 2477 c.c. (Dlgs 14/2019) avrebbe escluso la sanzione penale per l'omessa nomina dell'organo di controllo; infine ha osservato che non si sarebbe dimostrato il nesso causale tra il ritardo nella richiesta di fallimento e l'aggravamento del dissesto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso quanto alla bancarotta fraudolenta documentale: ha ritenuto provato il dolo specifico (ostruzione ai curatori, più solleciti ignorati, dichiarazioni mendaci sulla presenza dei registri) e ha confermato la sussunzione nella più grave fattispecie (non in quella di cui all'art. 220 LF). Ha, invece, accolto il ricorso limitatamente alle imputazioni di bancarotta semplice ex art. 217 LF nn. 3 e 4, annullando la sentenza impugnata su tali punti per carenza e insufficienza della motivazione (confusione tra le due condotte, uso non giustificato della nozione di "sottocapitalizzazione" senza chiarire stato di dissesto, mancata dimostrazione del nesso causale e della colpa grave/dolo, e inesistenza di adeguata spiegazione su come la mancata nomina dell'organo di controllo abbia finalità di ritardare il fallimento). La sentenza è stata annullata limitatamente agli articoli indicati e il procedimento è stato rinviato per nuovo esame su quelle posizioni; per il resto il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
art. 217 legge fallimentare (LF), comma 1, nn. 3 e 4
Rilevata insufficienza motivazionale nel ritenere integrate le fattispecie: va dimostrato lo stato di dissesto, la finalità di ritardare il fallimento per le operazioni gravemente imprudenti (n.3) e la colpa grave/non richiesta del fallimento con nesso causale per l'aggravamento del dissesto (n.4). Non è sufficiente il mero ritardo o la sottocapitalizzazione non adeguatamente collegata al dissesto.
art. 220 legge fallimentare (LF)
Norma meno grave relativa all'inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture. La Cassazione ribadisce che, quando i fatti riguardano le medesime scritture, l'ipotesi di cui all'art. 220 e altre pene semplici possono essere assorbite dalla fattispecie più grave di bancarotta fraudolenta documentale se ricorre il dolo specifico.
art. 16 n. 3 legge fallimentare (LF)
Riferimento alla fattispecie concernente l'inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili: la giurisprudenza di legittimità la considera assorbita dalla bancarotta fraudolenta documentale quando la stessa documentazione è oggetto della condotta dolosa.
Norma sui doveri del socio amministratore e sull'obbligo di nomina dell'organo di controllo; la Corte osserva che non è stato adeguatamente dimostrato come l'omessa nomina abbia avuto rilievo causale o finale rispetto al ritardo del fallimento o all'aggravamento del dissesto.
Norma sui limiti dimensionali che impongono l'obbligo di controllo; citata nella contestazione relativa alla mancata nomina dell'organo di controllo e al superamento dei limiti in due esercizi consecutivi, ma la Corte rileva che la modifica normativa invocata non giustifica la motivazione mancante sul punto.
Dlgs 14/2019 (modifica dell'art. 2477 c.c.)
La difesa ha invocato la modifica normativa come esimente; la Corte non ha ritenuto provato che la modifica rendesse automaticamente non sanzionabile la condotta contestata, e comunque ha rilevato carenze nella motivazione rispetto agli effetti della normativa sul caso concreto.
art. 83, comma 12-ter, Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. in legge 24 aprile 2020, n. 27
Norma procedurale richiamata per la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale; citata nella fase delle conclusioni del P.G. presso la Corte di Cassazione.
Massime di principio
- Quando le medesime scritture contabili sono oggetto di condotta illecita, la fattispecie più grave di bancarotta fraudolenta documentale assorbe le violazioni minori (es. art. 220 LF) se è provato il dolo specifico di arrecare danno ai creditori o procurare ingiusto profitto.
- Per le ipotesi di bancarotta semplice ex art. 217 LF nn. 3 e 4 è necessario accertare (i) lo stato oggettivo di dissesto o crisi grave dell'impresa, (ii) la finalità dell'operazione (ritardare il fallimento) e (iii) l'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) e il nesso causale tra la condotta omissiva/commissiva e l'aggravamento del dissesto; il mero ritardo non basta.
- La semplice 'sottocapitalizzazione' non equivale automaticamente a dissesto: il giudice deve spiegare come essa incida concretamente sul deterioramento della situazione economico-finanziaria ai fini penali.
- Le modifiche normative (es. al'art. 2477 c.c.) possono incidere sulla rilevanza penale degli obblighi societari, ma bisogna valutare la data di entrata in vigore e l'applicazione al caso concreto; non è sufficiente menzionare la modifica senza argomentare il suo effetto sulla fattispecie contestata.
- In difesa, chi contesta una sottrazione o mancato deposito di scritture deve fornire prova documentale immediata e verificabile (es. giacenza in altro luogo, comunicazioni tempestive), perché affermazioni generiche o tardive sono facilmente ritenute insufficienti.
- I giudici di merito devono motivare distintamente e specificamente ogni addebito quando sono contestate più condotte rilevanti (evitare di confondere ipotesi diverse e spiegare il nesso tra fatti, responsabilità soggettiva e conseguenze economiche).
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