Cassazione Civile, Ordinanza n. 29785/2021 del 25/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente, di un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2015 emesso dal Comune. Il giudizio era stato definito in primo e secondo grado con rigetto dell'impugnazione, sul presupposto che il ricorso introduttivo fosse stato notificato oltre il termine di legge. In cassazione la contribuente proponeva due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 148 e 160 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che la tardività del ricorso originario era stata erroneamente desunta dalla data risultante dalla copia fotostatica dell'avviso di ricevimento, senza considerare la mancanza di data sul plico contenente l'atto impositivo; con il secondo denunciava violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia sulle eccezioni sollevate riguardo all'atto impositivo. Nelle more, però, la ricorrente depositava rinuncia al giudizio per sopravvenuta transazione della controversia, con riferimento anche all'annullamento in autotutela dell'atto di accertamento.
La decisione
La Corte non esamina nel merito i motivi di ricorso perché, sopravvenuto un accordo transattivo tra le parti e l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, dichiara la cessazione della materia del contendere ex art. 46 del d.lgs. 546/1992. Non dispone sulle spese, richiamando le pattuizioni dell'accordo. Dà inoltre atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato come norma asseritamente violata in relazione alla valutazione della notificazione e della tempestività del ricorso originario.
Richiamato come norma asseritamente violata in relazione alla validità della notificazione e alla valutazione della tardività del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Indicato quale vizio dedotto per censurare la valutazione della tardività del ricorso originario.
Richiamato come norma asseritamente violata per omessa pronuncia sulle eccezioni relative all'atto impositivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Indicato quale vizio dedotto per l'asserita omessa pronuncia.
art. 46 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546
Applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere in presenza di transazione sopravvenuta e annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno del contrasto tra le parti per effetto di un fatto sostanziale sopravvenuto che incida sul petitum e sulla causa petendi, come l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato o una transazione che elimini la pretesa contestata.
- La definizione di una diversa pretesa impositiva in altro giudizio non è di per sé sufficiente a far cessare la materia del contendere in un processo avente ad oggetto un atto impositivo diverso e fondato su presupposti distinti.
- Quando sopravviene una transazione che comporta rinuncia all'azione e agli atti del giudizio e viene meno l'atto impositivo per autotutela, la Corte può dichiarare la cessazione della materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere non liquidate se ciò risulta coerente con le pattuizioni raggiunte tra le parti.
- La declaratoria di cessazione non esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti di legge.
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