Cassazione Penale, Ordinanza n. 10397/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della corte d'appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato l'istanza ex art. 671 c.p.p. volta a far riconoscere la continuazione tra sentenze concernenti, da un lato, un reato in materia di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990 e, dall'altro, il reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990. Con il primo motivo si contestava il diniego della continuazione e si sosteneva l'illegittimità della valutazione del giudice dell'esecuzione, che aveva escluso il medesimo disegno criminoso valorizzando il dato temporale e soggettivo: l'episodio del 2012 era anteriore all'inizio della partecipazione del ricorrente alla cosca indicata dal provvedimento, avvenuta nel maggio 2014, e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia confermavano una condotta di vita dedita allo smercio di stupefacenti, ma non la preordinazione unitaria dei fatti. Con il secondo motivo si deduceva erronea applicazione dell'art. 133 c.p. e vizio motivazionale, sostanzialmente chiedendo una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi aspecifici, fattuali e meramente rivalutativi, quindi non consentiti in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta e logicamente coerente la motivazione del giudice dell'esecuzione sul diniego della continuazione, osservando che il medesimo disegno criminoso richiede un programma illecito previamente ideato e non può essere desunto dalla sola reiterazione di reati, dall'analogia delle condotte o da un generico proposito di procurarsi denaro illecitamente. Ha inoltre affermato che la doglianza sulla determinazione della pena tendeva a una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma invocata per chiedere, in fase esecutiva, il riconoscimento della continuazione tra più sentenze.
indicato come uno dei reati oggetto delle sentenze tra cui si chiedeva di riconoscere la continuazione.
indicato come uno dei reati oggetto delle sentenze tra cui si chiedeva di riconoscere la continuazione.
richiamato per definire il requisito del medesimo disegno criminoso, che deve consistere in un programma unitario previamente ideato e non in una generica propensione a delinquere.
richiamato con riferimento alla graduazione della pena, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito entro i parametri legali.
richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro per la determinazione della pena da parte del giudice di merito.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
richiamato per affermare l'inammissibilità del ricorso aspecifico e meramente rivalutativo.
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
richiamato quale parametro di specificità dei motivi di impugnazione.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, presuppone un medesimo disegno criminoso inteso come programma unitario di condotte illecite previamente ideato e voluto; non basta la mera reiterazione di reati della stessa specie o l'appartenenza a un più ampio stile di vita delinquenziale.
- Il medesimo disegno criminoso non può essere desunto dalla sola analogia tra i singoli reati, dal contesto in cui sono maturati o da un generico movente economico, se non emerge che al momento del primo reato i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali.
- La distinzione tra continuazione e abitualità/professionalità nel reato è netta: la prima è istituto favorevole e presuppone una pianificazione unitaria; la seconda descrive invece una stabile propensione a delinquere e non è sufficiente a fondare la continuazione.
- In cassazione non è consentita una rivalutazione degli elementi fattuali o l'adozione di una diversa lettura del compendio probatorio quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione logica e non manifestamente illogica.
- Le censure sulla determinazione della pena sono inammissibili se mirano solo a sostituire la discrezionalità del giudice di merito con una diversa valutazione della congruità sanzionatoria, in assenza di arbitrio o illogicità manifesta.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato; motivi generici, fattuali o meramente ripetitivi di questioni già disattese sono inammissibili.
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