Cassazione Penale, Sentenza n. 5954/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Biondo impugna l'ordinanza che aveva revocato il permesso premio di un giorno concessogli dal Magistrato di sorveglianza, denunciando violazione degli artt. 30-ter Ord. pen. e 666, comma 5, cod. proc. pen. e un percorso argomentativo contraddittorio e illogico. Sostiene che il Tribunale non ha effettuato le verifiche necessarie sui presupposti per la concessione (in particolare l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il rischio di riallacciarli), pur essendo tenuto a considerare le allegazioni documentali rilevanti fornite dal detenuto (es. lunga detenzione, buona condotta, partecipazione ad attività trattamentali) e la giurisprudenza che limita l'onere di allegazione ai fatti rientranti nell'esperienza percettiva del richiedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che il Tribunale di sorveglianza non ha adempito all'obbligo di verificare, anche d'ufficio e mediante acquisizione delle informazioni necessarie, la sussistenza di elementi idonei a escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo del loro ripristino. La sentenza annulla l'ordinanza impugnata e rinvia il caso al Tribunale di sorveglianza di Napoli per un nuovo giudizio, impartendo istruzioni sulle verifiche e sull'utilizzo dei poteri d'ufficio e sugli accertamenti dovuti (anche alla luce della sentenza Corte cost. n. 253/2019).
Norme richiamate
art. 30-ter Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
Regola i permessi premio come strumento del trattamento rieducativo; la concessione richiede accertamento della regolare condotta del detenuto, dell'assenza di pericolosità sociale e della funzionalità del permesso agli interessi affettivi/culturali/lavorativi
Individua i reati 'ostativi' e determina la presunzione relativa di perdurante collegamento del condannato con la criminalità organizzata che può essere superata solo con elementi idonei a escluderne l'attualità e il rischio di ripristino
Disciplina la collaborazione e la fattispecie della 'collaborazione impossibile'; la collaborazione non è l'unica prova per dimostrare la rescissione del legame con il contesto criminale
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice poteri d'ufficio per acquisire informazioni e compiere accertamenti istruttori, poteri che devono essere attivati quando vi siano deficit informativi decisivi
art. 65 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Stabilisce la documentazione da allegare alla domanda di permesso premio (parere del direttore, estratto della cartella personale, esito dell'osservazione scientifica), che costituisce ambito di verifica per il magistrato e il direttore
art. 27 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Riguarda l'osservazione scientifica della personalità, la cui risultanza è parte della documentazione utile alla decisione sui permessi
art. 597, comma 1, cod. proc. pen.
Precisa la natura devolutiva del reclamo al tribunale di sorveglianza, il quale deve riesaminare la decisione impugnata nel merito e può integrare le verifiche
art. 678 cod. proc. pen. (richiamo)
Richiama la possibilità del giudice di acquisire informazioni d'ufficio nel procedimento di devoluzione, rafforzando l'obbligo istruttorio del tribunale in sede di reclamo
Sentenza Corte costituzionale n. 253 del 2019
Ha dichiarato incostituzionale l'assoluto divieto di accesso ai benefici per i condannati per delitti di stampo mafioso senza collaborazione, trasformando il divieto in una presunzione relativa che può essere superata mediante acquisizione di elementi oggettivi idonei a escludere l'attualità dei collegamenti e il rischio del loro ripristino; impone acquisizioni informative (Procura nazionale antimafia, Procura distrettuale, comitato ordine e sicurezza pubblica) e richiede criteri di valutazione rigorosi
Massime di principio
- Per le istanze di permesso premio presentate da detenuti condannati per reati 'ostativi' occorre verificare non solo la condotta carceraria ma anche l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il rischio del loro ripristino.
- Il detenuto non è obbligato a fornire prova negativa diretta dei collegamenti; deve invece allegare fatti concreti alla sua esperienza (es. lunga detenzione ininterrotta, assenza di procedimenti recenti, partecipazione attiva al trattamento) che possano contrastare la presunzione di pericolosità.
- In presenza di carenze documentali o informazioni mancanti, il giudice (anche in sede di reclamo devolutivo) deve usare i poteri d'ufficio per acquisire elementi integrativi e richieste informative alle autorità competenti (es. Procura nazionale antimafia, Procura distrettuale, comitato ordine e sicurezza pubblica).
- Il tribunale di sorveglianza, in sede di reclamo, ha l'obbligo di esaminare nel merito la domanda e non può limitarsi a confermare o censurare la decisione precedente senza colmare i deficit istruttori rilevanti.
- Lo standard probatorio per superare la presunzione relativa di collegamento con la criminalità organizzata è rigoroso e oggettivo: le valutazioni devono fondarsi su elementi concreti e specifici, non sul solo comportamento soggettivo del detenuto.
- La carenza iniziale di documentazione a carico dell'amministrazione non deve automaticamente precludere il beneficio; il giudice deve integrare l'istruttoria quando le lacune siano decisive per la decisione.
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