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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30956/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione in materia di imposta di registro emesso in relazione alla sentenza del Tribunale che aveva sciolto la comunione ereditaria di un immobile. L'ufficio aveva applicato, oltre all'imposta in misura fissa propria degli atti divisionali, anche l'imposta proporzionale prevista per i trasferimenti, assumendo che l'assegnazione dell'immobile a solo alcuni coeredi, con pagamento di conguagli agli altri, integrasse in parte una vendita ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. n. 131/1986. I contribuenti avevano impugnato l'atto sostenendo che la divisione ereditaria, pur con attribuzione del bene indivisibile ad alcuni condividenti e conguagli in denaro agli altri, restava un atto divisionale non traslativo se ciascuno riceveva il valore della propria quota. La CTR aveva accolto l'appello dei contribuenti. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 34 del D.P.R. n. 131/1986, perché il giudice di merito avrebbe erroneamente escluso l'aliquota di vendita nonostante l'immobile fosse stato attribuito a soli tre dei cinque coeredi e gli altri due avessero ricevuto somme di denaro; secondo la ricorrente, le quote assegnate in natura avrebbero ecceduto il valore spettante.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la divisione ereditaria ha natura unitaria e tendenzialmente dichiarativa, e che l'attribuzione di un immobile non comodamente divisibile a uno o più coeredi, con corresponsione di conguagli agli altri, è compatibile con l'applicazione dell'aliquota propria degli atti divisionali, purché all'esito dell'intera operazione ciascun condividente riceva il valore della propria quota e non vi sia un effettivo arricchimento eccedente. L'art. 34 del D.P.R. n. 131/1986 opera solo per la parte in cui un condividente riceva beni per un valore superiore a quello a lui spettante sulla massa comune, e non rileva la mera circostanza che l'assegnazione avvenga in natura a favore di alcuni e per equivalente a favore di altri. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 10.000 per compensi, oltre euro 200 per esborsi e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 34 D.P.R. n. 131/1986

    la divisione è considerata vendita solo limitatamente alla parte eccedente quando a un condividente siano attribuiti beni di valore superiore a quello spettante sulla massa comune; la norma guarda al valore finale dell'attribuzione, non alla provenienza dei beni o dei conguagli

  • art. 3 della Tariffa, parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986

    la divisione è soggetta all'aliquota propria dell'atto divisionale quando le porzioni assegnate corrispondono alle quote di diritto, essendo l'atto di natura dichiarativa

  • art. 720 c.c.

    in presenza di immobili non comodamente divisibili, il bene può essere attribuito per intero a uno o più coeredi con addebito dell'eccedenza e conguaglio, come modalità di divisione finalizzata alla perequazione delle quote

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma invocata come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione

Massime di principio

  • Nella divisione ereditaria l'assegnazione di un bene indivisibile a uno o più condividenti con pagamento di conguagli agli altri non trasforma automaticamente l'operazione in una vendita: ai fini tributari occorre verificare l'esito complessivo della divisione e l'eventuale incremento patrimoniale eccedente la quota spettante.
  • L'imposta di registro sulla divisione ereditaria si applica in misura propria dell'atto divisionale quando le porzioni concretamente attribuite, valutate nel loro complesso, corrispondono alle quote di diritto dei partecipanti; l'aliquota traslativa opera solo sulla parte eventualmente eccedente.
  • Il conguaglio nella divisione non ha funzione risarcitoria ma perequativa: serve a mantenere l'eguaglianza sostanziale tra le quote quando la ripartizione in natura non possa essere perfettamente simmetrica.
  • Nel valutare l'applicabilità dell'art. 34 D.P.R. n. 131/1986, il criterio decisivo è il valore dei beni assegnati rispetto alla quota spettante, non la circostanza che il conguaglio provenga o meno dalla massa ereditaria.
  • L'art. 720 c.c. va letto come disposizione che consente una divisione unitaria anche mediante attribuzioni diseguali in natura, purché ciascun coerede sia soddisfatto, per equivalente o in natura, nel limite del valore della propria quota.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioDivisione ereditariaPossesso
RamiTributiSuccessioniDiritti reali
IstitutiOnere della prova

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