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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26129/2023 del 07/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia di proprietà e occupazione senza titolo di un immobile scolastico (scuola materna in località Grunovo) e domanda di corresponsione di un equo indennizzo per l'occupazione dal 1/7/1991. Questioni principali: accertamento del diritto dominicale, estensione dell'indennizzo all'edificio e al terreno su cui sorge, quantificazione dell'indennizzo (criteri di liquidazione e valore locativo) e ammissibilità/valore probatorio di documentazione e calcoli prodotti in sede di consulenza tecnica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso principale del Comune di Castelforte e ha respinto anche il ricorso incidentale del Comune di Santi Cosma e Damiano, confermando la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva accertato il diritto dominicale esclusivo del Comune di Castelforte sull'edificio e aveva condannato Santi Cosma e Damiano al rilascio e al pagamento di un equo indennizzo determinato in base alla CTU (con rettifiche successive per errori materiali). Motivazioni principali: la domanda originaria non risultava sufficientemente chiara nel comprendere anche il terreno, la corte del merito ha valutato legittimamente la documentazione e la CTU, è ammissibile il ricorso al criterio del valore locativo per la liquidazione equitativa del danno da occupazione, e molte censure attengono a valutazione di merito riservata ai giudici di merito. Le spese di giudizio sono compensate integralmente tra le parti; la Corte ha altresì richiamato l'eventuale applicazione del contributo unificato secondo D.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. (n. 3 e n. 4)

    Fondamento dei motivi di cassazione: n.3 per vizio di motivazione su fatto decisivo e n.4 per violazione della legge processuale; la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dopo la riforma, escludendo censure sulle valutazioni di merito non gravemente contraddittorie.

  • art. 394 e art. 384 c.p.c.

    Richiamati in relazione al giudizio di rinvio e ai termini della controversia che si ripropone: la Corte ha ritenuto che nel giudizio di rinvio non si possano introdurre nuove domande ma che occorra rispettare l'oggetto così come risultante dalla precedente sentenza, e che la domanda originaria non provava l'estensione dell'indennizzo al terreno.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ha ricordato i parametri restrittivi per la cassazione per carenza o contraddittorietà della motivazione (minimo costituzionale richiesto).

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato rispetto all'interpretazione delle conclusioni e dell'atto di riassunzione: la Corte ha confermato che l'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito e non si può riformare per mera censura in Cassazione senza chiara illogicità.

  • artt. 62 e 194 c.p.c.

    Richiamati in relazione alla valutazione delle prove e agli atti peritali: la Corte ha ritenuto non censurabile in Cassazione la valutazione di merito circa l'ammissibilità e il valore probatorio dei documenti prodotti tardivamente.

  • art. 1223 c.c.

    Invocato nel ricorso incidentale sul calcolo del risarcimento (interessi e rivalutazione); la Corte ha ritenuto la doglianza priva di specificità e insussistente.

  • Cass. Sez. U, Sentenza n. 33645/2022

    Richiamata per il principio secondo cui, quando il danno non è provabile in modo preciso, il giudice può liquidare equitativamente il danno da occupazione anche usando il parametro del canone locativo di mercato; la Corte ha ritenuto applicabile tale criterio al caso di edificio scolastico occupato senza titolo.

  • art. 377 c.p.c.

    Richiamato rispetto alla regolarità della comunicazione di udienza e della costituzione di nuovo difensore: la Corte ha considerato valida la precedente comunicazione alla parte che aveva già ricevuto notifica.

  • art. 325 c.p.c. e art. 334 c.p.c.

    Richiamati nella discussione sulla tempestività del ricorso incidentale; la Corte ha ritenuto l'eccezione di tardività non sufficientemente specifica per essere accolta.

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la possibile applicazione di un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente; la Corte ha disposto che l'amministrazione giudiziaria verifichi l'eventuale spettanza.

  • art. 288 c.p.c.

    Richiamato indirettamente in relazione all'ordinanza di correzione di errori materiali della Corte d'appello e alla verifica dei calcoli: la Corte ha considerato che la parte non ha specificato le ragioni per cui la rettifica non fosse sufficiente.

Massime di principio

  • In un giudizio di rinvio le parti non possono introdurre nuove domande: il giudice deve attenersi all'oggetto così come fissato nella sentenza cassata, e la concreta interpretazione della domanda spetta al giudice del merito.
  • Per la liquidazione del danno da occupazione senza titolo, se l'ammontare non è provabile puntualmente, è legittimo il ricorso a una valutazione equitativa e, se opportuno, al parametro del canone locativo di mercato, anche per immobili pubblici quando ciò esprime il valore d'uso sottratto all'avente diritto.
  • La Cassazione esercita un sindacato limitato sulla motivazione: sono ammissibili censure solo se si prospettano vizi gravi (mancanza della motivazione, motivazione apparente, manifesta ed irriducibile contraddittorietà o incomprensibilità) o omissione di un fatto storico decisivo; le critiche alla valutazione delle prove sono, di regola, inammissibili.
  • Documenti prodotti tardivamente o valutati non idonei dal consulente di parte possono legittimamente essere disattesi dal giudice del merito; la parte che impugna deve specificare nei motivi di cassazione quali elementi concreti dimostrano l'inidoneità della valutazione di merito.
  • Quando si deduce un errore aritmetico o di calcolo nella determinazione di somme (capitali, interessi, rivalutazioni), il ricorrente deve indicare con precisione i passaggi numerici contestati; altrimenti la censura è inammissibile per carenza di specificità.
  • L'individuazione catastale dell'immobile tramite i dati del terreno non implica automaticamente che la domanda includa il terreno: occorre chiarezza nelle conclusioni sull'estensione della pretesa.

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