Cassazione Civile, Sentenza n. 26125/2023 del 07/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Bracca Ferdinando chiedeva l'accertamento e la declaratoria del suo diritto di proprietà su una quota indivisa del 20% di immobili ereditari, fondandosi su una scrittura privata del 19/12/1989 in cui le sorelle dichiaravano di aver ceduto la loro quota. I giudici di merito avevano qualificato la scrittura come atto unilaterale e dichiarato prescritto il diritto (decorso decennale a partire dal 19/12/1989). Il ricorrente deduceva in Cassazione la errata qualificazione del documento (sosteneva che dovesse considerarsi idoneo ad accertare un diritto di proprietà non soggetto a prescrizione o quantomeno a diversa decorrenza), l'erronea decorrenza della prescrizione, l'interruzione per atti di riconoscimento (pagamenti, immissione in possesso) e la rilevanza della diffida del 3/12/2001.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la Corte d'appello avesse contraddittoriamente escluso la natura traslativa/preliminare del titolo e, al contempo, dichiarato la prescrizione decorrente dal 19/12/1989. Ha cassato la sentenza impugnata nella parte indicata e ha rinviato al giudice di merito per un nuovo esame volto a verificare la natura e gli effetti della scrittura privata del 19/12/1989, la decorrenza della prescrizione e l'incidenza degli atti posti in essere (compresi gli eventuali effetti della sentenza n. 775/2019 intervenuta nel frattempo). I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Norma sul contratto preliminare; la questione principale era se la scrittura privata del 19/12/1989 fosse qualificabile come contratto preliminare (con rilevanza ai fini della tutela e della decorrenza dei termini) oppure come atto unilaterale di accertamento. La Cassazione ha ritenuto che tale qualificazione debba essere riesaminata dal giudice di rinvio.
Stabilisce che la prescrizione decorre dal giorno in cui il credito può essere fatto valere; è stato richiamato nella censura sulla decorrenza del termine prescrizionale (il ricorrente sosteneva che il termine dovesse decorrere da evento successivo indicato nel contratto, non dalla data della sottoscrizione).
Disciplina l'interruzione della prescrizione per riconoscimento del debito da parte del soggetto tenuto; il ricorrente ha dedotto che pagamenti, accettazione di tranche e l'immissione in possesso costituiscono riconoscimento idoneo a interrompere la prescrizione.
Richiamata in relazione a questioni sulla prescrizione e sulle cause di sospensione/interruzione; usata come riferimento normativo generale sul diritto di prescrizione.
Riferimento alle forme di autonomia contrattuale invocate dal ricorrente nel delineare la natura del negozio giuridico (contratto o atto unilaterale).
Richiamato in tema di effetti dei negozi giuridici e delle dichiarazioni negoziali; posto a supporto della discussione sulla qualificazione dell'atto.
Norma sul disconoscimento della scrittura privata e sulla prova della sottoscrizione; la Corte territoriale aveva dato rilievo al fatto che la diffida del 3/12/2001 fosse prodotta in copia e non in originale, mentre il ricorrente evidenziava che il documento non era stato disconosciuto.
Richiamato relativamente alla valutazione probatoria e agli oneri di prova; invocato dal ricorrente in relazione alla mancata considerazione di elementi di prova che avrebbero potuto interrompere la prescrizione.
Norma sulle eccezioni nuove in appello; impugnata la valutazione della Corte d'appello circa la novità o inammissibilità di eccezioni fondate sulla diffida del 3/12/2001.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; molte doglianze sono state formulate in relazione ai punti 1 e 3 dell'art. 360 (violazione di norme e motivazione).
art. 210, art. 214, art. 215 c.p.c.
Richiamati in relazione alla produzione documentale e alla formazione del fascicolo e del contraddittorio; correlati all'eccezione concernente la mancata produzione dell'originale della diffida.
Massime di principio
- Quando una scrittura privata dichiara espressamente "abbiamo ceduto" va comunque valutata dal giudice la sua natura reale (traslativa/preliminare) e gli effetti: la qualificazione incide sulla decorrenza della prescrizione e sugli strumenti di tutela praticabili.
- La decorrenza della prescrizione segue la regola dell'art. 2935 c.c.: il termine decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; pertanto occorre individuare il momento in cui il creditore avrebbe potuto esigere l'adempimento, non solo la data della sottoscrizione del documento.
- Atti materiali e comportamenti (pagamenti, accettazione di tranche, immissione in possesso) possono costituire riconoscimento e dunque interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.; vanno valutati nel loro concreto contenuto probatorio.
- Una diffida può interrompere la prescrizione se rivolta correttamente e risultante da prova idonea; la produzione dell'originale è preferibile, ma l'assenza dell'originale può essere superata se il documento non è stato disconosciuto e il giudice ritiene provato il suo contenuto.
- In appello sono precluse solo le eccezioni in senso proprio non rilevabili d'ufficio; questioni sulla novità di prove o eccezioni devono essere valutate con attenzione dal giudice d'appello.
- Se un giudice di merito sbaglia la qualificazione giuridica del titolo, il corretto rimedio processuale è la cassazione con rinvio per nuovo esame delle difese e delle prove; ciò non determina automaticamente il successo dell'attore ma impone nuovo giudizio di merito.
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