Cassazione Civile, Sentenza n. 26056/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della rettifica e degli atti sanzionatori relativi all'utilizzo del "regime 42" in dichiarazioni di immissione in libera pratica del 2015. Le operazioni riguardavano merci spedite dall'Italia alla Svizzera in regime di transito (documento T2) e poi rispedite in Italia, dove I-Dika, quale rappresentante fiscale leggero delle società estere destinatarie (Eutech d.o.o., Sassi ml s.r.o., Starlight d.o.o.), aveva presentato dichiarazioni indicando il regime 42 (sospensione IVA all'importazione in quanto le merci sarebbero state immesse al consumo in altri Stati membri). L'Ufficio doganale contestava che le merci fossero già in libera pratica/unionali al loro rientro e che l'IVA dovuta all'importazione dovesse essere versata in Italia, ritenendo I-Dika responsabile in solido per l'imposta e le sanzioni. I-Dika aveva eccepito di aver operato nei limiti del mandato e con diligenza, producendo documentazione (lettere di vettura, ricevute Intrastat, fatture) attestante l'effettiva immissione al consumo in Slovenia, Slovacchia e Croazia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Dogane (rigetto del primo motivo e assorbimento del secondo), confermando la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva accolto i ricorsi della società I-Dika (in primo grado la CTP di Torino aveva già accolto i ricorsi). Il Supremo Collegio ha ritenuto corretta la distinzione tra immissione in libera pratica (attribuzione della posizione doganale di merce comunitaria senza automatica imposizione IVA interna) e immissione in consumo (luogo in cui si determina l'obbligo IVA). Ha condiviso che, alla luce della documentazione prodotta, l'effettiva immissione al consumo è avvenuta in Slovenia, Slovacchia e Croazia e quindi il beneficio della sospensione dell'IVA (regime 42, art. 143 lett. d) Direttiva IVA) era legittimamente applicabile; non sussisteva prova che I-Dika avesse agito con negligenza tale da privarla dei vantaggi del regime o di far sorgere la responsabilità per l'IVA all'importazione in Italia. Spese compensate.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633/1972, art. 67, comma 2 (e comma 2-bis, 2-ter)
Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a) il pagamento dell'imposta è sospeso qualora si tratti di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro dell'Unione europea ...
Il beneficio di sospensione IVA (regime 42) è applicabile se le merci sono destinate all'immissione in consumo in altro Stato membro; la Corte ha ritenuto applicabile la sospensione quando la documentazione prova il trasferimento e l'imposta è dovuta nello Stato di effettiva immissione in consumo
d.P.R. n. 633/1972, art. 17, comma 3
Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto
Pur esistendo previsione di responsabilità solidale del rappresentante fiscale, la Corte ha ritenuto che la responsabilità non scatti automaticamente: è necessario che l'Amministrazione dimostri la colpa o la conoscenza/consapevolezza dell'evasione da parte del rappresentante; nel caso del rappresentante fiscale leggero, gli obblighi limitati e l'operato diligente possono escludere la responsabilità
Direttiva 2006/112/CE, art. 143, lett. d)
Stabilisce l'esenzione dall'IVA all'importazione se l'importazione è seguita da una cessione dei beni a soggetto passivo in altro Stato membro; la Corte ha applicato questo principio riconoscendo che l'imposta deve essere assolta nello Stato di effettiva immissione in consumo
Reg. (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione), art. 5
Definisce merci unionali e non unionali: la Corte ha richiamato tale definizione per escludere che la mera circolazione tramite la Svizzera rendesse automaticamente unionali le merci al fine dell'IVA in Italia quando l'effettiva immissione in consumo è avvenuta in altri Stati membri
Convenzione CEE–EFTA del 20 maggio 1987
La Convenzione disciplina il regime di transito con paesi EFTA; la Corte ha osservato che il regime di transito e la Convenzione non impediscono l'applicazione del principio di tassazione nel paese di effettiva destinazione economica delle merci
Reg. (CE) n. 2454/1993 (allegati 37 e 38) e Reg. UE n. 756/2012 (modifiche)
Le modifiche richiedono l'indicazione di elementi IVA nella dichiarazione doganale per fruire del regime 42 (es. codici Y040/Y041/Y042); la Corte ha richiamato l'obbligo di fornire informazioni valide e la possibilità per l'autorità doganale di verificarle
D.L. n. 331/1993, art. 44 (comma terzo, ultima parte)
Se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta, la rappresentanza può essere limitata ...
Riconosce la figura del rappresentante fiscale leggero con obblighi ridotti; la Corte ha ritenuto che I-Dika, in tale veste, aveva compiuto le sole attività di sua competenza senza che ciò determinasse automaticamente responsabilità per l'IVA non versata
Circolare Agenzia delle Entrate n. 12/E del 24 marzo 2015
Richiama il principio per cui il rappresentante leggero svolge obblighi limitati (fatturazione, elenchi) e non assume tutte le responsabilità di un rappresentante fiscale pieno; utile per valutare la portata degli obblighi di I-Dika
Massime di principio
- Distinguere sempre tra immissione in libera pratica (attribuisce posizione doganale comunitaria) e immissione in consumo (determinante per l'obbligo IVA interno); l'IVA sorge nel paese di effettiva immissione al consumo.
- Il regime 42 (sospensione IVA all'importazione) è applicabile se l'importatore dichiara correttamente gli elementi IVA richiesti e la documentazione prova l'effettivo trasferimento dei beni in altro Stato membro; le autorità doganali devono verificare tali elementi prima dello svincolo.
- La mera circolazione o transito tramite paesi terzi (es. Svizzera) non implica automaticamente che le merci siano considerate comunitarie ai fini dell'IVA in uno Stato membro diverso dal paese di consumo effettivo.
- Il rappresentante fiscale leggero ha obblighi limitati: se agisce conformemente al mandato e alle informazioni ricevute, l'Amministrazione deve dimostrare la negligenza o la consapevolezza dell'evasione per poterlo ritenere responsabile solidalmente.
- In caso di contestazione dell'applicazione del regime 42 l'Amministrazione deve fornire elementi concreti che dimostrino l'inesistenza dei presupposti (es. mancata destinazione al consumo in altro Stato membro o documentazione falsa); l'onere probatorio grava sull'Ufficio.
- La prova del trasferimento effettivo (lettere di vettura, documenti Intrastat, fatture di vendita, ricevute) è centrale per difendere l'applicazione del regime 42 e l'assenza di responsabilità del rappresentante
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