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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26121/2023 del 07/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del diniego del rimborso IVA relativo all'anno 2011; l'Amministrazione aveva motivato il diniego per acquisti di servizi fuori campo IVA (fatture Esse Service s.n.c.) e per due cessioni rilevanti ai fini IVA operate da società italiane in favore di terzi (con consegna in Germania e Svizzera). L'AE sosteneva che Microlife, essendo soggetto extra-UE privo di identificazione IVA, non avrebbe diritto al rimborso salvo nomina di rappresentante fiscale o ricorrendo condizioni di reciprocità; inoltre contestava che Microlife avrebbe effettuato operazioni attive rilevanti in Italia nel periodo di riferimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate e ha confermato le conclusioni della CTR. In sintesi: il diniego relativo alle fatture emesse da Esse Service s.n.c. è confermato (in assenza di appello incidentale); Microlife ha diritto al rimborso dell'IVA sugli acquisti connessi a cessioni eseguite da cedente italiana nel territorio della UE (Germania) ove sussistano le condizioni previste dall'art. 38 ter DPR 633/1972 e la condizione di reciprocità con la Svizzera; non spetta rimborso per le operazioni eseguite fuori dal territorio UE. La Corte ha rilevato inoltre che la cessione da una società italiana a un compratore extra-UE privo di identificazione IVA è una cessione imponibile in Italia e che il rimborso per soggetti extra-UE può essere ottenuto tramite la procedura di art. 38 ter (senza obbligo di nominare un rappresentante fiscale). L'Amministrazione non ha dimostrato l'esistenza di operazioni attive della Microlife nel territorio nazionale nel periodo rilevante. Condanna dell'AE alle spese di giudizio a favore di Microlife.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    art. 38 ter e art. 38 bis.2; art. 8, primo comma, lett. b)

    Art. 38 bis.2: disciplina il rimborso IVA per soggetti stabiliti in altri Stati membri; art. 38 ter estende il rimborso anche ai soggetti stabiliti in Stati extra-UE a condizione di reciprocità; art. 8(1)(b) definisce le cessioni all'esportazione non imponibili.

  • d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con mod. nella l. 29 ottobre 1993, n. 427

    art. 41, primo comma, lett. a)

    Definisce le cessioni intracomunitarie non imponibili; la disposizione è applicata per stabilire che una cessione intracomunitaria non può sussistere se il cessionario non è un soggetto passivo IVA comunitario.

  • Accordo/Regime di reciprocità Italia - Svizzera e ordinanza svizzera sull'IVA

    richiamato ai fini della condizione di reciprocità; menzione dell'art. 151 dell'ordinanza svizzera sull'IVA

    La procedura di rimborso per soggetti extra-UE richiede la condizione di reciprocità tra ordinamenti; nella fattispecie la Corte ha ritenuto sussistente la reciprocità rispetto alla Svizzera.

  • Cass. n. 3099 del 17/02/2016 (giurisprudenza)

    principio richiamato dalla Corte

    Stabilisce che la cessione di beni presenti in Italia a un cessionario extracomunitario privo di codice IVA non è esportazione né cessione intracomunitaria non imponibile, ma una normale cessione imponibile in Italia.

  • Cass. n. 21411 del 15/09/2017 (giurisprudenza)

    Chiarisce che per ottenere il rimborso IVA da soggetto estero non è necessaria la nomina di un rappresentante fiscale in Italia; il rimborso può essere ottenuto tramite la procedura di art. 38 ter se sussistono le condizioni richieste.

Massime di principio

  • Una vendita da cedente italiano a compratore extra-UE privo di identificazione IVA non costituisce esportazione né cessione intracomunitaria: è una cessione imponibile in Italia e l'IVA va applicata dal cedente italiano.
  • Un soggetto extra-UE può chiedere il rimborso dell'IVA pagata in Italia tramite la procedura di art. 38 ter DPR 633/1972 se esiste reciprocità con lo Stato estero e se nel periodo di riferimento non ha effettuato operazioni in Italia che escludono il rimborso; non è obbligatoria la nomina di un rappresentante fiscale in Italia.
  • La condizione di reciprocità va valutata concretamente; la presenza di una norma analoga nello Stato estero (o accordi di reciprocità) è elemento rilevante ma l'Amministrazione deve dimostrare l'assenza di requisiti per negare il rimborso.
  • Per escludere il diritto al rimborso per 'operazioni attive' in Italia l'Amministrazione deve fornire prova di tali operazioni nel periodo di riferimento; la semplice ipotesi non è sufficiente.
  • È essenziale documentare chiaramente il luogo di spedizione/trasporto e i rapporti contrattuali tra cedente, cessionario e destinatario per determinare la qualificazione IVA dell'operazione (esportazione, cessione intracomunitaria o cessione interna).

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