Cassazione Penale, Sentenza n. 31696/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello, della condanna per reati di falso (artt. 478 e 482 c.p., con riferimento agli artt. 476, comma 2, e 482 c.p.). Il difensore ha articolato quattro motivi: 1) vizio di motivazione e mancata prova dell'attribuzione della contraffazione al Le Donne (sostenendo che non avrebbe inviato personalmente la copia contraffatta e non vi sarebbero contatti con il difensore che ha agito in autonomia); 2) errore nel non ritenere la presenza di un falso grossolano, trattandosi di una fotocopia di sentenza civile la cui falsificazione sarebbe stata immediatamente riconoscibile; 3) nullità per discordanza tra motivazione e dispositivo, con riferimento a un'errata menzione nel dispositivo (nome Kosova Anteo); 4) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, poiché la precedente condanna sarebbe stata interamente espiata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: 1) il primo motivo è inammissibile perché propone elementi di fatto per un diverso apprezzamento e risulta generico nel richiamo alle allegazioni di appello; 2) il secondo è manifestamente infondato: la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la copia che appare come originale può integrare il reato di falsità, distinguendo il falso 'grossolano' e il 'falso innocuo', e ritenendo che qui non ricorrano i presupposti per il reato impossibile; 3) il terzo è infondato: l'errore materiale nel dispositivo depositato è stato corretto e non incide sulla validità della sentenza pubblicata in udienza; 4) il quarto è generico e non specifica con sufficiente precisione i profili di censura sull'ostatività dei precedenti ai fini della sospensione condizionale. Per tali ragioni il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ambito di motivi proponibili in cassazione; il ricorso è stato valutato nei limiti consentiti e alcune doglianze sono state ritenute eccedenti il perimetro di legittimità (censure di merito irricevibili).
art. 192, comma 1, cod. proc. pen.
art. 192, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto però che il motivo fosse generico e non consentisse una censura di legittimità valida.
art. 111, comma 6, Cost.
Principio del giusto processo e della motivazione delle decisioni; invocato dal ricorrente ma la Corte ha trovato la motivazione della sentenza di merito sufficiente per resistere alla censura formale.
Norma richiamata nella disamina del falso 'grossolano' e dell'inidoneità dell'azione: la Cassazione applica la distinzione tra falsità idonea a ingannare e falso intrinsecamente inidoneo a produrre l'evento punibile.
Fondamento per la condanna alle spese e per l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente inammissibile o infondato per colpa del ricorrente.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 35814/2019 e altre pronunce)
Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019; Sez. 5, n. 7385/2007; Sez. 5, n. 2809/2014; Sez. 5, n. 6873/2015; etc.
La Corte ha fatto ampio ricorso a precedenti che chiariscono: a) la copia apparentemente originale può integrare falsità; b) la distinzione tra falso grossolano (ictu oculi riconoscibile) e falso innocuo; c) i criteri per valutare l'idoneità intrinseca della falsificazione a produrre l'evento punibile.
Massime di principio
- Un motivo di cassazione non può limitarsi a chiedere un diverso apprezzamento dei fatti: le censure devono essere di diritto, specifiche e non meramente ricostruzioni alternative del quadro fattuale.
- La nozione di falso grossolano richiede che la falsità sia ictu oculi riconoscibile da una persona di comune discernimento; se la copia si presenta come idonea ad attestare l'esistenza di un originale, può integrare reato anche se è una fotocopia.
- Errori materiali nel dispositivo della sentenza depositata possono essere corretti se è dimostrabile che si tratta di mera trascrizione errata e che il dispositivo letto in udienza era corretto; ciò non comporta automaticamente nullità del provvedimento.
- Per impugnare la mancata concessione della sospensione condizionale della pena occorre formulare censure specifiche e documentate sulle ragioni per cui i precedenti non dovrebbero essere considerati ostativi; affermazioni generiche sono inammissibili.
- La proposizione di motivi manifestamente infondati o generici espone al rischio di condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie previste dall'ordinamento processuale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31496/2023 del 20/07/2023
- Sentenza penale · 20 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31497/2023 del 20/07/2023
- Sentenza penale · 20 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31499/2023 del 20/07/2023
- Sentenza penale · 20 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31502/2023 del 20/07/2023
- Sentenza penale · 20 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31504/2023 del 20/07/2023
- Sentenza penale · 20 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31506/2023 del 20/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →