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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40412/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due imputati giudicati in appello a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. per concorso in reati di contraffazione di marchi o segni distintivi e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. In appello gli imputati avevano rinunciato a tutti i motivi di gravame, salvo quello relativo all'aumento per la recidiva, che assumevano erroneamente determinato in violazione dell'art. 63, quarto comma, c.p. Il giudice d'appello ha comunque rideterminato la pena in anni due, mesi due di reclusione ed euro 6.000 di multa, in conformità al concordato tra le parti. Con il ricorso per cassazione veniva dedotta violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata valutazione della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., quindi una censura relativa al trattamento sanzionatorio e alla motivazione della sentenza emessa in sede di concordato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che, in presenza di sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili in cassazione solo censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra accordo e decisione del giudice; invece sono inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati e sui vizi della determinazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale. Poiché il ricorso investiva una questione non deducibile in cassazione e la sentenza era conforme al concordato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    disciplina il concordato in appello; la sentenza emessa a seguito di tale rito è ricorribile in cassazione solo per censure inerenti alla validità dell'accordo, al consenso del PM o alla difformità della decisione rispetto a quanto concordato.

  • art. 63, quarto comma, c.p.

    richiamato dai ricorrenti come parametro dell'errore nell'aumento per recidiva.

  • art. 62-bis c.p.

    norma invocata nei motivi di ricorso per lamentare la mancata valutazione delle circostanze attenuanti generiche.

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato dalla giurisprudenza citata come tema non deducibile in cassazione nel caso di concordato, quanto alla mancata valutazione di cause di proscioglimento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.

  • artt. 473 e 474-ter c.p.

    sono i reati per i quali gli imputati risultavano condannati in concorso.

  • art. 599-bis c.p.p.

    norma processuale di riferimento per il concordato in appello, base della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure che attengano alla genesi e alla validità dell'accordo processuale, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della pronuncia rispetto al contenuto concordato.
  • Sono inammissibili, in sede di legittimità, i motivi che mirano a rimettere in discussione questioni oggetto di rinuncia nel concordato, incluse le doglianze sulla mancata valutazione di attenuanti o di altre componenti del trattamento sanzionatorio, salvo che la pena sia illegale.
  • La determinazione della pena, quando resti nei limiti legali e sia conforme all'accordo ex art. 599-bis c.p.p., non può essere censurata in cassazione come semplice vizio di motivazione o violazione di legge.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere pronunciata senza formalità di procedura quando la causa di inammissibilità emerga ictu oculi dagli atti.
  • L'errore denunciato sulla recidiva o su aumenti di pena non rileva in cassazione se non si traduce in una sanzione fuori dai limiti di legge o diversa da quella prevista dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUso di atto falso
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiOnere della prova

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