Cassazione Penale, Sentenza n. 32497/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 20/04/2023 che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 603-bis comma 1 n. 2 c.p. Il ricorrente deduceva vizi ai sensi dell'art. 605 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 274 comma 1 lett. c) c.p.p., sostenendo che il compendio indiziario dimostrerebbe un utilizzo della manodopera limitato a poche e isolate occasioni (alcuni mesi tra giugno e agosto 2020), con assenza di ulteriori fatti successivi, applicazione della misura a distanza di circa due anni senza segnali di recidiva, sporadicità e non recente arrecazione delle condotte, cessata possibilità di reiterazione per sopraggiunta impossibilità operativa dei caporali, incensuratezza del ricorrente e comportamento irreprensibile dopo la revoca precedente della misura.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione del tribunale del riesame secondo cui il compendio indiziario denota una condotta continua e abituale di sfruttamento: costante utilizzo di lavoratori procacciati dal "caporale" Bonou (emerso da intercettazioni e controlli), stretta e ripetuta correlazione tra il ricorrente e l'intermediario, gestione di fatto dell'azienda della madre con sistematica indifferenza per le condizioni di bisogno dei lavoratori, elementi indicativi di una personalità con profili negativi. La Corte ha sottolineato che il pericolo di reiterazione può essere considerato "attuale" anche se non imminente e anche in assenza di immediate opportunità di ricaduta, purché la valutazione prognostica (modalità del fatto, personalità, contesto socio-ambientale) renda probabile la commissione di ulteriori reati. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina lo sfruttamento del lavoro (caporalato); qui indicata come titolo di reato contestato all'indagato
Previsione delle forme di impugnazione delle ordinanze cautelari; il ricorrente ha dedotto vizi di motivazione e valutazione degli indizi ai sensi di queste lettere
Regola sull'imputabilità e sulla valutazione degli atti o delle fonti di prova; richiamata in relazione ai vizi dedotti dall'impugnante
Norma che regola l'onere delle spese per ricorso inammissibile; la Corte ha disposto che il ricorrente sopporti le spese processuali
Sentenza Corte Costituzionale
Richiamata in relazione ai criteri per l'eventuale esenzione dalla condanna alle somme per inammissibilità; qui la Corte ha ritenuto non sussistere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, pur mantenendo l'obbligo del versamento equitativo
Massime di principio
- La sussistenza di una condotta continuativa o abituale può essere valutata anche con riferimento al "modus operandi" e ai rapporti stabili con intermediari (es. caporali), non solo sul conteggio numerico degli episodi.
- Il pericolo di reiterazione richiesto per le misure cautelari può essere ritenuto "attuale" se, sulla base di una valutazione prognostica fondata su modalità del fatto, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale, risulta probabile la commissione di nuovi reati, anche se non imminente e senza specifiche opportunità immediatamente disponibili.
- Il mero decorso del tempo tra fatti e misura non annulla automaticamente la possibilità di applicare una cautela se gli elementi oggettivi e soggettivi indicano ancora un rischio di recidiva; la valutazione deve essere più approfondita quanto maggiore è la distanza temporale.
- Circostanze favorevoli per l'indagato (incensuratezza, buona condotta post-sospensione della misura) sono rilevanti ma non necessariamente decisive: la valutazione complessiva può comunque ritenere sussistente il pericolo di reiterazione.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a pagare somme in favore della Cassa delle Ammende; la Corte può graduare l'importo in via equitativa tenendo conto della buona o cattiva fede.
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