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Sentenza

Sentenza del 27/03/2024 n. 203 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

Pubblici Registri - L'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nei pubblici registri per la notificazione di un atto a mezzo posta certificata appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi. Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

D. T. ha impugnato la decisione della Corte di giustizia tributaria di primo grado dell’Aquila, che aveva respinto il ricorso contro due cartelle di pagamento (rispettivamente di euro 37.338,38 e 31.079,79), un’intimazione di pagamento di euro 360,86 e un pignoramento presso terzi. Ha sostenuto, in sintesi, che gli atti non gli fossero stati validamente notificati perché trasmessi da indirizzi PEC diversi da quello dell’Agenzia risultante dai pubblici registri; ha inoltre contestato la conoscenza e l’autenticità delle copie, chiesto gli originali e negato la propria responsabilità per i debiti tributari collegati all’azienda ceduta. Ha eccepito anche la nullità della procura dell’Agenzia.

La decisione

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Aquila ha rigettato l’appello. Ha respinto l’eccezione sulla procura, ritenendola speciale e specificamente riferibile alla controversia. Ha confermato la regolarità delle notifiche: l’obbligo di usare un indirizzo presente nei pubblici registri riguarda il destinatario, non il mittente; l’uso da parte dell’Agente della riscossione di un indirizzo PEC non censito non determina di per sé la nullità, se la provenienza è riconoscibile e il contribuente non dimostra un concreto pregiudizio al diritto di difesa. Gli atti risultavano ricevuti e non tempestivamente impugnati, perciò non era possibile contestarli successivamente impugnando direttamente gli estratti di ruolo; gli atti presupposti regolarmente notificati possono essere contestati solo per vizi propri degli atti successivi. Il disconoscimento delle copie è stato ritenuto generico, perché non indicava difformità specifiche; inoltre, le cartelle erano state oggetto di richiesta di rateazione del 6 febbraio 2020 e di pagamenti parziali tra il 26 maggio e l’11 dicembre 2020. Nel merito, è stata confermata la responsabilità solidale del cedente e del cessionario per i debiti tributari relativi all’azienda ceduta, dopo la previa escussione del cedente. D. T. è stato condannato a rifondere le spese d’appello, liquidate in euro 3.500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 3-bis della legge n. 53/1994

    Per la Corte di cassazione l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-PEC appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale previsto unicamente l'utilizzo "di un indirizzo di posta elettronica certificata [...] risultante da pubblici elenchi".

    L’obbligo di utilizzare un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi è riferito al destinatario della notificazione; per il notificante è sufficiente l’utilizzo di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi, senza che operi il medesimo vincolo specifico previsto per il destinatario.

  • Art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973

    Pertanto, avendo ritualmente ricevuto il contribuente la notifica, non solo delle 2 cartelle di pagamento, ma anche della successiva intimazione di pagamento e persino l'atto di pignoramento presso terzi, tutti atti che non sono stati oggetto di tempestiva impugnazione, non poteva certo poi il contribuente impugnare gli estratti di ruolo in via diretta.

    La disposizione limita l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella conosciuti tramite estratto di ruolo alle ipotesi previste dalla legge. Nel caso concreto, la notificazione degli atti e la mancata tempestiva impugnazione hanno escluso la possibilità di riaprire la contestazione mediante impugnazione diretta degli estratti.

  • Art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602/1973

    L'art. 26, comma 5, del d.p.r. n. 602 del 1973, stabilisce, poi, che "il concessionario deve conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione".

    Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o copia della cartella e la documentazione relativa alla notificazione, esibendola su richiesta. La Corte precisa che la cartella viene notificata in un unico esemplare al debitore e che l’originale è quello consegnato al contribuente.

  • Art. 26 del d.P.R. n. 602/1973

    La cartella di pagamento, infatti, viene notificata, ai sensi degli articoli 60 del d.p.r. n. 600 del 1009 la 73 e 26 del d.p.r. n. 602 del 1973, in un unico esemplare, che viene consegnato al debitore.

    La cartella è notificata in un unico esemplare, consegnato al debitore; questa circostanza è utilizzata dalla Corte per spiegare perché l’originale notificato non debba essere nuovamente esibito come se esistesse un secondo originale.

Massime di principio

  • La notificazione via PEC effettuata dall’Agente della riscossione da un indirizzo non presente nei pubblici registri non è automaticamente nulla: occorre valutare se la provenienza sia riconoscibile e se il contribuente dimostri un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • Chi contesta l’autenticità o la conformità di una copia deve indicare in modo specifico le difformità rispetto all’originale; un disconoscimento generico o fondato soltanto sulla mancata consegna di un ulteriore originale può essere ritenuto inefficace.
  • Gli atti presupposti regolarmente notificati devono essere impugnati tempestivamente. Una volta decorso il termine, i loro vizi non possono normalmente essere recuperati impugnando atti successivi, che sono contestabili per i propri vizi.
  • La conoscenza di un estratto di ruolo non consente in ogni caso di impugnare direttamente il ruolo o la cartella: l’impugnazione è ammessa nei limiti stabiliti dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973.
  • La richiesta di rateazione e i pagamenti effettuati possono costituire elementi rilevanti nella valutazione della conoscenza degli atti e della condotta del contribuente, ma la loro portata va valutata nel contesto della specifica controversia.
  • In caso di cessione d’azienda, il cessionario può rispondere solidalmente dei debiti tributari nei limiti previsti dalla disciplina applicabile; nel caso deciso è stata inoltre accertata la previa escussione del cedente.

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