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Sentenza

Sentenza del 27/03/2024 n. 202 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

Tasse Automobilistiche - L'iscrizione al PRA determina una presunzione relativa di appartenenza del veicolo che può essere esclusa dalla prova contraria dell'avvenuta perdita del possesso - Sussiste - La della debenza del tributo derivante dall'iscrizione al P.R.A. è vincibile con la produzione di un atto contrario avente data certa - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La Regione impugnava la sentenza n. 517 del 9 novembre 2022 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di L’Aquila, che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo a € 40,20 di tassa automobilistica per l’anno 2018, per un caravan. Con il primo motivo contestava la riferibilità del possesso al contribuente, producendo documentazione del PRA che attestava l’iscrizione del mezzo a suo nome. Con il secondo contestava che la perdita del possesso fosse stata provata mediante un tema scolastico del figlio del contribuente, sostenendo che non fosse un atto di data certa idoneo a superare l’iscrizione al PRA. B. chiedeva la conferma della sentenza, sostenendo di aver donato il caravan ai terremotati dell’Irpinia nel 1980.

La decisione

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha respinto l’appello e confermato la sentenza impugnata. Ha ritenuto ammissibile la nuova documentazione prodotta in appello ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 e ha riconosciuto che il PRA attestava l’iscrizione del caravan a nome di B.; tuttavia, tale iscrizione dà luogo a una presunzione relativa, superabile con prova contraria della perdita del possesso. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio con firma autenticata del figlio, che confermava la consegna del mezzo ai terremotati, insieme agli elementi oggettivi e alle circostanze non contestate, è stata ritenuta sufficiente a dimostrare che nel 2018 B. non possedeva il caravan. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, anche in ragione della produzione documentale effettuata solo in appello.

Norme richiamate

  • Art. 5, comma 32, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53

    Il Collegio non ha valide motivazioni per discordarsi da tale autorevole precedente giurisprudenziale, per cui va eseguita una valutazione nel merito del materiale probatorio raccolto al fine di verificare se, come ritenuto dai primi giudici, il contribuente abbia dato valida dimostrazione dell'avvenuta perdita di possesso del bene.

    L’iscrizione al PRA non determina in modo insuperabile l’obbligazione tributaria: fonda una presunzione relativa di appartenenza del veicolo, che può essere vinta dimostrando l’effettiva perdita del possesso. Il giudice deve quindi valutare concretamente le prove, anche se la perdita non risulta annotata al PRA.

  • Art. 58 del d.lgs. n. 546/1992

    Premesso che, in punto di diritto, nessuna preclusione sussiste per la produzione di nuovi documenti in grado d'appello, stante il chiaro tenore dell'art. 58 del d. lgvo. n. 546/92, nel testo attualmente vigente, e che dalla produzione della certificazione del P.R.A. oggi prodotta dalla Regione risulta che il mezzo per cui si discute risulta ancora iscritto al nome del B.

    Nel giudizio tributario d’appello è ammessa la produzione di nuovi documenti; la documentazione depositata dalla Regione è stata dunque esaminata nel merito.

Massime di principio

  • L’iscrizione di un veicolo al PRA costituisce una presunzione relativa di proprietà o appartenenza rilevante ai fini della tassa automobilistica, non una prova assoluta del possesso effettivo.
  • Il contribuente può superare la presunzione dimostrando con elementi probatori attendibili che ha perso il possesso del veicolo; l’assenza di annotazione al PRA non impedisce, da sola, di provare la perdita.
  • La prova va valutata nel suo complesso: possono concorrere dichiarazioni, documenti e circostanze oggettive coerenti, anche se il documento prodotto non è, isolatamente, un atto formale di trasferimento.
  • Nel processo tributario d’appello possono essere prodotti nuovi documenti ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992; il giudice può tenerne conto nella valutazione dei fatti e delle prove.

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