Sentenza del 27/03/2024 n. 2492 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato una cartella di pagamento notificata da Riscossione Sicilia S.p.A., deducendo l'invalidità della notificazione via PEC e la prescrizione o decadenza del credito. La CTP di Messina, con sentenza n. 17/09/19, aveva accolto il ricorso per intervenuta prescrizione e condannato il concessionario alle spese. Riscossione Sicilia ha appellato sostenendo che la prescrizione e la decadenza non erano maturate, poiché gli atti interruttivi erano stati notificati entro il termine triennale. La società ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello, perché notificato con raccomandata anziché con modalità telematica.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, ha accolto l'eccezione preliminare della società e dichiarato inammissibile l'appello, poiché la notificazione non era stata eseguita telematicamente. Ha ritenuto che le modalità telematiche siano condizioni di esistenza della notificazione e non meri requisiti formali. Di conseguenza, non ha esaminato il merito dell'appello, compresa la contestazione sulla prescrizione. Spese del grado compensate.
Norme richiamate
Art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Secondo il tenore letterale della disposizione citata le parti notificano e depositano gli atti processuali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni della normativa secondaria di attuazione, di cui all' art. 16-bis, comma 3, Dlgs n. 546/1992 , norma vigente per i processi in grado di appello instaurati a decorrere dal 1° luglio 2019.
Per gli appelli ricadenti nell'ambito temporale di applicazione della norma, notificazione e deposito degli atti processuali devono avvenire esclusivamente con modalità telematiche, salvo le deroghe previste.
Tra l'altro, l'articolo 9 Dm n. 163/2013 - richiamato espressamente dal citato art. 16-bis, comma 3 - stabilisce che il ricorso e gli altri atti del processo tributario sono notificati utilizzando la Pec (cfr articolo 1, lettera i), stesso Dm), mentre il deposito, presso la segreteria della Corte, delle controdeduzioni e degli altri atti avviene esclusivamente mediante il Sigit (cfr art. 1, lettera g), stesso Dm).
La disciplina attuativa impone la PEC per la notificazione degli atti del processo tributario e il sistema telematico previsto per il deposito.
Massime di principio
- Quando la disciplina applicabile impone modalità telematiche per la notificazione degli atti processuali, l'uso di una modalità diversa può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione, se la modalità prescritta è considerata condizione di esistenza della notificazione e non un requisito meramente formale.
- La deroga alle modalità telematiche va applicata nei limiti previsti dalla legge: nel caso esaminato, l'autorizzazione eccezionale del presidente riguardava il deposito, non la notificazione.
- Se un'impugnazione è dichiarata inammissibile per un vizio preliminare di notificazione, il giudice può arrestare l'esame a tale questione senza pronunciarsi sui motivi di merito.
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