Sentenza del 27/03/2024 n. 296 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Gli ammortamenti non possono essere sommati ai costi supplementari previsti dal par.37 "disciplina aiuti di Stato per la tutela ambientale"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa massima afferma che, per l’acquisto di un impianto fotovoltaico, il quantum fiscalmente deducibile è determinato dai maggiori oneri di costruzione riconducibili all’investimento ambientale, con esclusione delle quote di ammortamento dal calcolo dei costi supplementari. Il testo non riporta il dispositivo, il giudice, l’esito dei singoli motivi né le statuizioni sulle spese; non è quindi possibile stabilire quale parte abbia vinto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il testo contiene soltanto una massima sul trattamento fiscale dei costi di un impianto fotovoltaico: sostiene che, ai sensi del paragrafo 37 della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato per la tutela ambientale, il beneficio riguarda i costi supplementari dell’investimento ambientale e non può essere incrementato sommando quote di ammortamento. Non sono indicati le parti, l’atto impugnato, gli importi, le date o le specifiche censure.
Norme richiamate
Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente, paragrafo 37
La disciplina comunitaria degli "aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente" al par. 37 prevede che i benefici per gli investimenti ambientali siano limitati ai costi supplementari relativi all'investimento atti a conseguire gli obiettivi di tutela ambientale.
Il beneficio connesso all’investimento ambientale è circoscritto ai costi supplementari imputabili all’investimento necessario per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale; secondo la massima fornita, le quote di ammortamento non si sommano a tali costi.
Massime di principio
- Nel determinare i costi rilevanti per un beneficio riferito a un investimento ambientale, occorre isolare i costi supplementari direttamente riconducibili alla realizzazione dell’investimento e al conseguimento dell’obiettivo ambientale.
- Secondo la massima fornita, le quote di ammortamento non vanno aggiunte ai costi supplementari per calcolare il beneficio; il testo disponibile, tuttavia, non consente di ricostruire eventuali condizioni o eccezioni applicate nella sentenza.
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