Cassazione Civile, Ordinanza n. 08541/2024 del 28/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
Un istituto di credito aveva agito nei confronti di un debitore e della coniuge per ottenere la revoca o l'inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale, nel quale erano confluiti beni immobili di loro proprietà, assumendo la propria qualità di creditore in forza di rapporti di credito e, nel corso del giudizio di primo grado, erano intervenuti altri creditori con domande analoghe sulla base di decreti ingiuntivi o assegni protestati. Il tribunale aveva accolto l'azione revocatoria dichiarando inefficace il fondo patrimoniale; la corte d'appello aveva confermato. In cassazione i coniugi soccombenti proponevano quattro motivi: 1) violazione di norme su legittimazione e prova della successione/cessione del credito e sul riparto dell'onere probatorio; 2) violazione delle norme sull'intervento volontario e sulle memorie/attività istruttorie; 3) violazione dell'art. 2901 c.c. e dell'art. 2697 c.c. in tema di azione revocatoria e onere della prova; 4) censura sulle spese di lite e sulla loro quantificazione. La Corte ha tuttavia rilevato che il ricorso era formulato senza un'adeguata esposizione sommaria dei fatti di causa e senza il rispetto del requisito di specificità/autosufficienza, rendendo impossibile la compiuta ricostruzione della vicenda processuale e delle censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366 c.p.c., in particolare del requisito della esposizione sommaria dei fatti e del principio di specificità/autosufficienza. Ha ricordato che il ricorso deve consentire alla Corte una chiara e completa cognizione dei fatti sostanziali e processuali senza dover ricorrere ad altre fonti; nel caso concreto tale onere non era stato assolto. Non essendosi gli intimati costituiti, non è stata pronunciata condanna sulle spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato insieme all'art. 100 c.p.c. nel primo motivo, ma la Corte non entra nel merito della censura per l'inammissibilità del ricorso
richiamato insieme all'art. 81 c.p.c. nel primo motivo, senza esame nel merito
richiamato nel primo motivo in relazione alla cessione del credito
richiamato nei motivi primo e terzo, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità
richiamato nel primo motivo in tema di successione nel credito bancario
art. 4 L. 130/1990
richiamato nel primo motivo in tema di cartolarizzazione/cessione di crediti
richiamato nel secondo motivo in relazione all'intervento nel processo
richiamato nel secondo motivo in relazione alle preclusioni e alle attività processuali
richiamato nel terzo motivo in tema di azione revocatoria
indicata come norma di riferimento per i motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione
il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non conteneva un'esposizione sommaria dei fatti idonea a consentire alla Corte la completa cognizione della controversia
richiamato per il requisito di indicazione dei documenti e atti processuali posti a fondamento del ricorso
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
base per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002
Cass. sez. un. n. 11653 del 2006
citata per affermare che l'esposizione sommaria dei fatti è un requisito di contenuto-forma del ricorso per cassazione
Cass. sez. un. n. 2602 del 2003
citata per chiarire che il requisito serve a consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa
CEDU, 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia
richiamata per ribadire che il principio di autosufficienza non va interpretato in modo troppo formale da comprimere l'accesso al giudice, ma resta pur sempre necessario il rispetto del principio di specificità
Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950
citata per affermare che l'autosufficienza è soddisfatta solo se si riproduce il contenuto degli atti/documenti su cui il ricorso si fonda e se ne segnala la presenza negli atti di merito
Cass. 19/04/2022, n. 12481
citata per indicare che l'onere di autosufficienza può essere assolto anche con i riferimenti idonei a identificare la fase del giudizio in cui gli atti e documenti sono stati prodotti o formati
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti di causa è un requisito di contenuto-forma essenziale: deve consentire alla Corte di comprendere, senza ricorrere ad altre fonti, sia la vicenda sostanziale sia quella processuale.
- Il principio di autosufficienza e di specificità del ricorso impone che gli atti e i documenti su cui si fondano i motivi siano riprodotti o comunque puntualmente individuati nel ricorso, con indicazione della loro collocazione nel fascicolo di merito.
- La mancata ricostruzione chiara delle domande delle parti, delle difese, del percorso processuale e della decisione impugnata determina l'inammissibilità del ricorso, indipendentemente dalla potenziale fondatezza delle censure di merito.
- La funzione del requisito di autosufficienza non è meramente formalistica, ma è quella di garantire la corretta amministrazione della giustizia e la celerità del giudizio di legittimità, senza comprimere irragionevolmente il diritto di accesso al giudice.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non svolge difese, non si provvede sulle spese del giudizio di cassazione, ferma la declaratoria dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
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