Cassazione Civile, Ordinanza n. 32800/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una ex dipendente di uno stabilimento industriale, cessato il rapporto di lavoro nel 1999 e andata in pensione nel gennaio 2001, volta a ottenere il riconoscimento del beneficio previdenziale di cui all'art. 13 della L. n. 257/1992 per l'esposizione ultradecennale all'amianto durante l'attività lavorativa. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e respinto la domanda ritenendo prescritto il diritto, facendo coincidere il dies a quo della prescrizione con la data del pensionamento e affermando che, in mancanza di prova di una successiva consapevolezza dell'esposizione, la domanda amministrativa presentata nel 2017 era tardiva. Con il ricorso per cassazione la parte lavoratrice ha dedotto: motivazione mancante o apparente; omessa motivazione su un fatto decisivo, cioè il momento in cui sarebbe sorta la consapevolezza dell'esposizione; violazione dell'art. 2934 c.c. per avere considerato prescrivibile il diritto anche per chi fosse già pensionato; violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere desunto senza prova la consapevolezza al momento del pensionamento; violazione dell'art. 2935 c.c. perché la prescrizione dovrebbe decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, coincidente con la conoscenza dell'esposizione; violazione dell'art. 2697, comma 2, c.c. per avere posto a carico della lavoratrice l'allegazione e prova della consapevolezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi nei limiti indicati. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame del momento di decorrenza della prescrizione, verificando in concreto quando la lavoratrice abbia avuto o potuto avere consapevolezza dell'esposizione qualificata all'amianto. Ha inoltre demandato al giudice di rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, L. n. 257/1992
il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto è un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione ed è soggetto a prescrizione decennale, con decorrenza dalla conoscenza o conoscibilità dell'esposizione oltre soglia
è richiamato come norma in tema di prescrittibilità del diritto, ma la Corte chiarisce che il tema decisivo non è la prescrittibilità in sé bensì la decorrenza del termine
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per il beneficio amianto ciò coincide con la conoscenza o conoscibilità dell'esposizione qualificata, non automaticamente con il pensionamento
la Corte non conferma la pretesa di porre in via automatica sulla lavoratrice l'onere di provare la consapevolezza al momento del pensionamento; occorre un accertamento in concreto del presupposto conoscitivo
richiamato per censurare l'uso di presunzioni prive di base probatoria sulla data di insorgenza della consapevolezza
richiamato per censurare la presunzione di consapevolezza desunta soltanto dalla cessazione del rapporto o dal pensionamento
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo relativo al vizio motivazionale
richiamato per denunciare motivazione mancante o apparente; la Corte di cassazione tuttavia decide sulla violazione della regola sulla decorrenza della prescrizione
richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente
indica i parametri di impugnazione dedotti dalla ricorrente
Massime di principio
- Il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto ha natura autonoma rispetto al diritto a pensione e si prescrive in dieci anni, ma il termine non decorre automaticamente dalla cessazione del rapporto di lavoro o dal pensionamento.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione occorre accertare in concreto il momento in cui l'interessato abbia avuto o potuto avere conoscenza dell'esposizione oltre soglia all'amianto durante l'attività lavorativa.
- Non è consentito fondare il dies a quo della prescrizione su una presunzione automatica di coincidenza tra cessazione del lavoro, pensionamento e insorgenza della consapevolezza dell'esposizione, in assenza di puntuali elementi probatori o logici.
- Quando la legge collega la prescrizione alla possibilità di esercitare il diritto, il giudice deve verificare il presupposto conoscitivo rilevante e non può sostituirlo con un mero dato cronologico astratto.
- In controversie analoghe sul beneficio amianto, la mancata indagine concreta sulla consapevolezza o conoscibilità dell'esposizione integra violazione della regola sulla decorrenza della prescrizione.
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